ASL, ERRARE È UMANO E SE PERSEVERI?…IGNORANZA O MALAFEDE?

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(f.n.) – Ormai è acclarato… all’Asl di Caserta si corre ostinatamente su un binario morto… E noi brutti, sporchi e cattivi, non riusciamo a comprendere se si tratti di ignoranza ostinata della legge, di indolenza o addirittura di supponenza. Dura lex, sed lex cari signori del piano di sopra. Entiendes? Con incredibile pazienza, torniamo a parlare di “Informazione e Comunicazione Istituzionali” e lo facciamo, delibere alla mano…ovviamente! Ecco la delibera 1330 del 15 ottobre u.s., oggetto “Istituzione e registrazione di una testata giornalistica on line, per la diffusione di notizie e informazioni sulle attività e sulle iniziative di carattere socio sanitario dell’Asl “Asl Caserta con noi”. Scusate…con noi chi?, con voi e con il vostro cerchio magico, forse? Eh già…perché se così non fosse, le cose si farebbero alla luce del sole, documentandosi ed affidandosi a qualche consulente del mestiere in organico all’ Ente! Ma poiché ai piani alti dell’Asl, qualcuno risulta affetto da sordità saltuaria, dovuta non si sa bene a cosa ma lo si arguisce, si cerca di aggirare o addirittura ignorare la norma. Veniamo al dunque. La delibera cita una fantomatica “testata giornalistica”, e qui siamo già nell’ambito di un Ordine Professionale, quello dei Giornalisti, appunto, ben definito persino dal Ministero degli Interni (Ministero presso il quale si fanno gli esami abilitativi). Pertanto l’oggetto della delibera dovrebbe fare riferimento all’attività di un giornalista, evidentemente in organico all’Ente proponente. Tanto è vero che il giornalista pubblico, opera attraverso i mass media ordinari, televisivi e telematici, sic! Tanto è vero che per la relativa Registrazione al Tribunale, come è previsto dalla Delibera, è obbligatoriamente necessario un Editore, in questo caso il Rappresentante Legale dell’Asl e di un Direttore Responsabile, Gerente, giornalista iscritto all’Albo. E non finisce qui, perché trattandosi di un Ente Pubblico, il giornalista non può essere uno di passaggio, bensì, ai sensi del DPR 422/2001, Regolamento di applicazione della Legge 150/2000, in prima applicazione è Addetto Stampa, quindi abilitato alla registrazione in Tribunale di Testata Giornalistica, quel Dipendente che già svolgeva tali funzioni. La domanda nasce spontanea…è presente all’interno dell’Asl, qualche dipendente che già svolgeva tali funzioni…pare di sì e se, è vero come è vero, che esiste già una testata dell’Asl registrata al Tribunale di Santa Maria C.V. per quali strade traverse ci stiamo avviando?, appunto… come dicevamo sopra,  su un binario morto. Inoltre, secondo alcune sentenze del Giudice del Lavoro, abbiamo motivo di ritenere che ci stiamo preparando ad assistere a qualche altra succosa vertenza legale. Se volessimo essere cavillosi dovremmo chiederci: esistono o non esistono gli Avvisi Pubblici interni, per verificare l’esistenza di questa o quella professionalità utile alla bisogna?, e se volessimo essere ancora più cavillosi dovremmo ricordare che esiste l’Art. 13 del vigente CCNL Comparto Sanità che istituisce proprio la figura del giornalista pubblico per le attività di cui alla delibera. E se volessimo continuare con i cavilli… dovremmo sottolineare che questo nuovo profilo professionale, deve essere individuato attraverso Selezione Pubblica interna e, laddove non vi fosse, attraverso Concorso Pubblico. Alla luce di queste stringate, ma assai stringate osservazioni e senza sottilizzare più di tanto, ci chiediamo cui prodest tanta supponenza o tanta indolenza rispetto alla legge? Hasta la vista companeros de merienda!