ELEZIONI IN QUARANTENA

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un decreto presidenziale ha dettato le regole per votare “in sicurezza”.

MODALITÀ OPERATIVE, PRECAUZIONALI E DI SICUREZZA PER LA RACCOLTA DEL VOTO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL’ANNO 2020

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità di assicurare,  per  l’anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche  con  riferimento agli  elettori  positivi  a   COVID-19,   collocati   in   quarantena ospedaliera o domiciliare, e  di  tutti  coloro  che  si  trovano  in isolamento fiduciario;

Visto l’articolo 48 della Costituzione;

Ritenuta pertanto l’urgenza di adottare ogni  adeguata  misura  per garantire il pieno esercizio dei  diritti  civili  e  politici  degli elettori, tenendo conto anche dell’esigenza di  garantire  il  sicuro svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;

Vista la delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  29  luglio 2020, con la quale il Governo ha  prorogato  lo  stato  di  emergenza sanitaria, già deliberata in data 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie  derivanti  da agenti virali trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;

Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno,  nel rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020,

  1. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59,  le  consultazioni  politiche,  referendarie   e   amministrative previste per l’anno 2020;

Rilevata la necessità di adottare adeguate misure  per  assicurare l’esercizio del diritto di voto  anche  degli  elettori  positivi  al COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione  delle imminenti scadenze elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell’interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia, della salute e dell’economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1 – Inserimento delle schede votate nell’urna

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da  COVID-19, al fine di prevenire i rischi  di  contagio,  nonché  assicurare  il pieno esercizio dei diritti civili  e  politici,  limitatamente  alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno  2020,  l’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato  la  scheda, provvede ad  inserirla  personalmente  nell’urna.  Restano  ferme  le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la  Camera  dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui  agli  articoli  31, comma 6, e 58, quarto comma, del  testo  unico  delle  leggi  recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonché dell’articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi  per  la composizione  e  l’elezione  degli   organi   delle   amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

 Art. 2 – Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19

  1. Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie dell’anno 2020:
  1. a) nelle strutture  sanitarie  con  almeno  100  e  fino  a  199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all’articolo 52 del testo  unico  delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e all’articolo 43 del testo unico delle leggi  per  la  composizione  e l’elezione degli organi delle amministrazioni  comunali,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
  1. b) ogni  sezione  elettorale  ospedaliera  istituita  presso  la struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  è  abilitata  alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui  all’articolo  3, comma  1,  per  il  tramite  di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi dell’articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
  1. c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché  a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli  elettori  di  cui all’articolo  3,  comma  1,  vengono  impartite,   dalla   competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito  alle  procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
  1. In caso di accertata  impossibilità  alla  costituzione  della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco  può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità  assistenziale   regionale (USCAR), designati   dalla competente azienda sanitaria locale,  ovvero,  in  subordine,  previa attivazione dell’autorità competente, soggetti  iscritti  all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del  comune.  La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.
  1. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggi  composti anch’essi  da  personale  delle  Unità   speciali   di   continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla  competente  azienda sanitaria locale, che il comune  può  attivare  ove  necessario;  il medesimo personale può essere nominato con le modalità di  cui  al comma 2.
  1. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2  e 3, compresi i volontari di cui al comma 2,  spetta  l’onorario  fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge 13  marzo  1980,  n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi  oneri,  pari  a  263.088 euro per l’anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell’ambito  del  programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
  1. Ai volontari di  cui  al  comma  2,  oltre  all’onorario  fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui  agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l’anno 2020,  si  provvede  a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza COVID 19 e disponibili sul «Fondo per le emergenze nazionali» di  cui  all’articolo  44  del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  Art. 3 – Esercizio  domiciliare  del  voto  per  gli  elettori  sottoposti a trattamento  domiciliare  o  in  condizioni  di  quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19

  1. Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie dell’anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento  domiciliare  o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario  per  COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
  1. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al  sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con  modalità  individuate dall’ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra  il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
  1. a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
  1. b) un certificato, rilasciato dal funzionario  medico  designato dai competenti organi dell’azienda  sanitaria  locale,  in  data  non anteriore  al  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data   della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui  al  comma 1
  1. L’ufficiale elettorale del comune  di  iscrizione  nelle  liste elettorali,  sentita  l’azienda  sanitaria  locale  apporta  apposita annotazione   sulle   liste   stesse,   ai   fini    dell’inserimento dell’interessato negli elenchi degli ammessi al voto  domiciliare  di cui  al  comma  1  nonché  assegna  l’elettore   ammesso   al   voto domiciliare, alla  sezione  elettorale  ospedaliera  territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.
  1. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste  pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione  dei  seggi  per  la  raccolta  del  voto   domiciliare, comunicando  agli  elettori  che  hanno  fatto  richiesta   di   voto domiciliare  la  sezione  elettorale  ospedaliera  cui   sono   stati assegnati, entro e non oltre il  giorno  antecedente  la  data  della votazione.
  1. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la  votazione.  Viene  assicurata,  con  ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.
  1. Ai medesimi fini relativi al contenimento  del  contagio  ed  a garanzia   dell’uniformità   del   procedimento    elettorale,    le disposizioni di cui al presente decreto si  applicano  alle  elezioni regionali dell’anno 2020.

 Art. 4 – Disposizioni in materia di ballottaggio

  1. All’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile  2020,
  2. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, dopo la  parola  «circoscrizionali.»  e’  inserito,  il  seguente periodo: «Lo   scrutinio   relativo   ai    ballottaggi    delle    elezioni amministrative, in caso di coincidenza con  il  ballottaggio  per  le elezioni regionali, avviene di seguito a quest’ultimo.».

  Art. 5 – Disposizioni finanziarie

Dall’attuazione  degli  articoli  del  presente   decreto,   ad eccezione di quanto previsto  all’articolo  2,  non  devono  derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  connessi mediante  l’utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 – Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.