Il segretario territoriale Antonio Eliseo e la coordinatrice aziendale Susan Covelli del Nursind, hanno inviato una nota al commissario Carmine Mariano, al direttore della Gru ed ai direttori dell’Aorn, avente per oggetto la fruizione e programmazione delle ferie residue. Nella nota si legge che “…si riscontra la nota a firma congiunta del Direttore U.O.C. “Gesione Risorse Umane” dott.ssa Luigia Infante e del Commissario Straordinario dell’Aorn, avvocato Carmine MARIANO relativa all’oggetto, rappresentando come, il più delle volte, la gestione della materia sia il risultato di interpretazioni contrattuali errate. È doveroso fare una premessa, parliamo di un’Azienda affetta da cronica carenza di personale del comparto, con quello presente già abbondantemente “sfruttato” e con i limiti imposti da codeste direzioni all’impiego dell’istituto dello straordinario, il tutto in un momento storico caratterizzato da una pandemia da Covid19 che imporrebbe la programmazione di nuove assunzioni avendo così la possibilità di attingere ad un maggior numero di unità lavorative. Ebbene, in un quadro già di per se drammatico, codesta Azienda si preoccupa delle ferie non godute dal personale, giammai in considerazione del violato diritto del lavoratore alla tutela ed integrità psicofisica, ma solo ed esclusivamente al fine di applicare le norme contrattuali in termini quanto più restrittivi possibile, scaricando, di fatto, sui dirigenti responsabili delle S.C. la “programmazione delle attività di servizio in modo da garantire la fruizione delle ferie dell’anno 2019 del personale assegnato entro il 30 giugno 2020, ma solo ed esclusivamente per motivate esigenze di servizio”. È solo il caso di ricordare, a noi stessi come sempre, che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, sancito dalla legge e dalla Costituzione. Le ferie previste dalla legge, pari ad almeno 4 settimane l’anno per tutti i dipendenti, devono essere fruite entro l’anno di maturazione nella misura minima di 2 settimane, obbligatoriamente continuative in presenza di una richiesta del lavoratore in tal senso – art.10 comma 1 del D.Lgs n.66/2003. Le ulteriori due settimane, o il diverso periodo residuo, possono essere fruite entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. La responsabilità della mancata fruizione delle ferie è in capo al datore di lavoro che può essere sanzionato se il dipendente non gode delle ferie spettanti entro 18 mesi dall’anno di maturazione (mentre in codesta Azienda ci risulta siano state già “azzerate” le ferie maturate nell’anno 2018 ancorchè rientranti nei 18 mesi successivi alla maturazione). Inoltre, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare all’INPS i contributi sulle ferie non godute assieme ai contributi dovuti sulle retribuzioni per il mese di luglio del secondo anno successivo alla maturazione delle ferie, di fatto generando un aggravio di spesa e esponendosi a possibili conteziosi con il personale privato del diritto irrinunciabile esplicitato. Per tutto quanto sopra, questa O.S. chiede un incontro urgente con le SS.LL. al fine di dirimere il contenzioso generatosi con le disposizioni restrittive impartite”.