CORTE DI ASSISE, QUATTRO INTERNATI NELL’O.P.G. DI AVERSA UCCISERO UN LORO COMPAGNO DI CELLA

0

–  di Ferdinando Terlizzi – 

SECONDO IL GIP, IL MINISTERO NON NE HA COLPE NÉ PUÒ ESSERE CITATO PER DANNI QUALE RESPONSABILE CIVILE

È L’ASSURDO ORIENTAMENTO CHE VA VERSO LA SOLUZIONE IN CORTE DI ASSISE A SANTA MARIA CAPUA VETERE DOVE È IN PIENO SVOLGIMENTO UN PROCESSO PER OMICIDIO. QUESTA LA TESI SOSTENUTA DALL’AVVOCATURA DELLO STATO E AVALLATA DEL GIP DEL TRIBUNALE SAMMARITANO. LE VIVE PROTESTE DEI FAMILIARI DELLA VITTIMA NON SI FERMERANNO IN QUESTA SEDEdue CORTE DI ASSISE, QUATTRO INTERNATI NELL’O.P.G. DI AVERSA UCCISERO UN LORO COMPAGNO DI CELLASANTA MARIA CAPUA VETERE Il dramma si è presentato sulla scena del reparto “deputato essenzialmente a programmi di risocializzazione e riabilitazione interna”, dell’Ospedale Psichiatrico di Aversa,  dove il  27 settembre del 2010,   Attilio Ravizzola, di anni 46, (sottoposto per altro procedimento a misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia presso la Rems di Castiglione delle Stiviere), difeso  dall’avv. Davide Trolano, del Foro di Cassino;  Alessandro Basile, di anni 43, da  Sant’Antimo, difeso dall’avv. Filomena Stellato,  del Foro di S. Maria C. V.;  Cosimo Damiano Stella, da  Colleferro di anni  40, difeso dall’ avv. Mario Pica,  del foro di Velletri; Fabrizio Aureli, di anni 53, da Roma;   Massimo Maiorano, di anni 55 da Foggia, difeso dall’avv. Giuseppe Merolla, del Foro di Foggia; tutti accusati di omicidio nei confronti di Seino Cibati.

Nella contestazione del rinvio a giudizio – emessa il 4 novembre del 2016  – e firmata dal G.U.P. Federica Villano del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è detto che il Ravizzola, lo Stella, l’Aureli ed il Basile, entrati nella stanza del Seiano,  lo colpivano reiteratamente, violentemente e proditoriamente – con calci e pugni al capo –  riducendolo in fin di vita.

Nella circostanza Massimo Maiorana, non solo fingeva da palo – stando in guardia sull’uscio della stanza per controllare l’arrivo eventuale del personale dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa – ma istigava i suoi compagni gridando loro che il Seiano era un pedofilo.

A tutti gli imputati è stata contestata la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. Nel corso dell’istruttoria sono state esaminate le prove di accusa, il verbale della Polizia Penitenziaria, e le testimonianze del Vice Commissario comandante del Corpo, Gaetano Manganelli; del Vice Sovrintendente, Francesco Zoppo; dall’assistente Gabriele Posillipo, e le testimonianze resa da: Ilic Craioveanu, Salvatore Amato, Jean Cinaglia, Bruno RicordoAntonino Iaccarino. La consulenza tecnica autoptica e medico-legale è stata redatta dalla dott.ssa Lucia Broccoli, mentre la relazione di perizia psichiatrica e stata redatta dal dott. Giuseppe Sciaudone.

Si costituivano in giudizio le parti civili: Elena Primotici, difesa dall’ avv. Gennaro Iannotti; Massimiliano Cibati, difeso dall’avv. Dario Pepe e Loredana Rubino,  difesa dall’avv. Alessandro Verrico, le quali chiedevano al giudice la citazione “quale responsabile civile”, per i fatti attribuiti ai predetti imputati, del Ministero della Giustizia (per il quale – scriveva nella citazione il giudice Villano – sussiste responsabilità per essere il fatto delittuoso occorso all’interno di una cella dell’Ospedale Psichiatrico di Aversa) ordinando,  nel contempo, la comparizione all’udienza del  21 ottobre del 2016.

E il giudice per le Indagini Preliminari, Federica Villano disponeva, di conseguenza…”considerato che la domanda spiegata nell’ambito del suddetto procedimento dalle costituite parti civili è volta ad ottenere il risarcimento dei danni che si assumono cagionati dal reato suddetto e che sono la conseguenza del decesso del Cibati Seiano; considerato che conseguentemente si chiede la citazione dei predetti responsabili civili affinchè – accertata la responsabilità degli imputati – possano essere condannati in solido al risarcimento dei predetti danni. Ordina la citazione  quale responsabile civile del Ministero della Giustizia e della relativa costituzione in giudizio”.

In quella udienza con una dettagliata memoria (12 cartelle) l’Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero della Giustizia, adducendo una serie di giustificazioni pretestuose (per le quali crediamo che i difensori di parte civile si siano riservati di approfondire in altra sede)  chiedeva il rigetto della domanda e la esclusione del Ministero.

All’udienza del 4 novembre 2016, dott.ssa Federica Villano, vista la richiesta di esclusione del responsabile civile avanzata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli  nell’interesse del Ministero della Giustizia (istanza contenuta nell’atto di costituzione depositato in data 9.9.2016);  e ritenuta la tempestività della richiesta e la legittimazione a proporla.  L’istanza va accolta. Va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale in virtù del quale non può assumere la veste di responsabile civile il soggetto che, versando  in colpa, abbia un titolo diretto di responsabilità  per i danni lamentati dalla parte civile, in quanto la legittimazione del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato egli debba rispondere per legge. Rimangiandosi, così, la precedente decisione.

 Nella udienza del 12 giugno 2019 il pubblico ministero, sostituto procuratore Marina Mannu, presentò una memoria con la quale espose che: “Risulta assolutamente necessario ai fini del decidere l’assunzione di almeno quattro prove nuove. La prima riguarda quanto già richiesto dal collega Carlo Fucci e comunque disposto dalla Corte il 27 dicembre 2017 ovverosia in particolare l’espletamento materiale della perizia (ovviamente al nuovo perito diverso dal dottor Sciaudone) con riferimento alla capacità generale, alla capacità a testimoniare ed alla attendibilità       dei testi Bruno e Cinaglia.  L’accertamento risulta essere necessario perché nessuna decisione né in un senso né nell’altro può essere presa se si prescinde dalla verifica della capacità a testimoniare e dell’attendibilità dei testi avendo la qualità di internati che avevano. Dei resto, se le recenti modifiche del codice penale hanno imposto o consigliato che i minori od i soggetti deboli debbano essere ascoltati con uno psicologo, si può ben ipotizzare che anche per gli internati Bruno e Cinaglia ci debba essere una       valutazione         sull’attendibilità.

La seconda richiesta riguarda la revoca dell’ordinanza con cui sono stati acquisiti i verbali di sommarie informazioni di Peron e di Amato e l’escussione in dibattimento dei medesimi Peron e Amato. Per Peron previe ricerche sul territorio nazionale, perché è stato, in effetti, cercato all’estero e non in Italia, I presupposti su cui si fonda la richiesta di revoca sono due. Il primo presupposto per entrambi riguarda la circostanza che il Cinaglia, sentito a dibattimento  ha affermato che il Peron e l’Amato erano tutti e due in stanza quando è stato colpito il Cibati, che sono scappati dalla stanza, che poi hanno visto e non hanno dichiarato nulla perché avevano paura. Nel caso di specie, una forma di “pressione” o minaccia, anche meramente ambientale, ed anche solo occasionalmente cagionata dal fatto ce chi raccoglieva a verbale le dichiarazioni erano gli stessi soggetti che avevano potere di controllo e disciplinare su gli internati induce a ritenere che le dichiarazioni assunte in indagini non fossero “rappresentative”.

Quanto all’Amato, peraltro, non vi erano, a ben vedere, i presupposti di sopravvenuta irripetibilità perché dal certificato allegato dal dirigente della comunità in cui era ricoverato nel 2017 non si evince un’impossibilità permanente di testimoniare ma solo una situazione in cui sarebbe meglio evitare uno stress per il teste. Si potrebbe anche eventualmente prima valutarne la capacità tramite il consulente che verrà nominato se verrà nominato per la capacità degli altri due testi, ove venisse concessa la prova.

La terza richiesta è quella di escutere Posillipo non come agente/ ufficiale di pg ma come testimone. Risulta Infatti dalle dichiarazioni di Manganelli che Posillipo pur avendo nella qualifica formale in astratto non ha mai svolto funzioni di ufficiale o agente di pg nei procedimento, avendo le invece  il Manganelli stesso. La questione era rimasta ancora aperta quando sono stati sentiti sia Posillipo e Manganelli e deve essere sciolta in un modo o nell’altro . Pertanto Posillipo deve essere sentito come teste e senza limitazioni quanto alle dichiarazioni de relato”.

 Nell’udienza del 12/06/2019,  per  Primotici, parte civile (difesa dall’Gennaro Iannotti, assente); per Loredana Rubino, (difesa dall’Avvocato Alessandro D’Errico, assente); per Cibati Massimiliano, (difeso dall’Avvocato  Dario Pepe, assente) tutte le parti civili furono rappresentate dall’avvocato Maria Telese.

La Corte, sulle richieste formulate dal Pubblico Ministero, sentito in merito i difensori ha così provveduto: “con riferimento alla richiesta di sentire nella qualità di testimone, senza la veste di teste di Polizia Giudiziaria, Posillipo, la Corte rileva che in nessun’altra veste potrà essere sentito il teste già escusso in dibattimento Posillipo. Con riferimento alla rinnovata richiesta di acquisizione dei verbali di sit rese da Craio Venau, la Corte al pari rigetta la richiesta”. Se ne riparlerà il 9 settembre data alla quale è stato aggiornato il dibattimento.