GIORNALISTA VINCE IN TRIBUNALE CONTRO ASL: VENNE RIMOSSO DAL RUOLO DI ADDETTO STAMPA

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rassegna.stampa 300x167 GIORNALISTA VINCE IN TRIBUNALE CONTRO ASL: VENNE RIMOSSO DAL RUOLO DI ADDETTO STAMPACASERTA – Vittoria per la classe giornalistica contro l’Asl di Caserta. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dato ragione al giornalista Pasquale Di Benedetto in causa da anni con l’Asl per la sua rimozione dal ruolo di addetto stampa. Pubblichiamo il comunicato: “Con Sentenza n. 1679/2018,  RG n. 5767/2013, il Giudice del Lavoro, Tribunale di S. Maria C.V., Dr.ssa Nunzia Tesone, ha condannato l’Asl Caserta in persona del l.r.p.t., difesa dall’Avvocato Vincenzo Grimaldi,  al risarcimento dei danni in favore del ricorrente Di Benedetto Pasquale, difeso dagli Avvocati Alessandro Ferrone e Claudio Antonio Cappiello,  oltre interessi legali calcolati sul capitale secondo il suo valore nel mese di ottobre del 2011, poi via via rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e fino al soddisfo; ha condannato l’Asl Caserta in persona del l.r.p.t. al pagamento della quota residua e spese oltre Iva e cpa, come per legge, con attribuzione; ha posto le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico  dell’Asl. Tra le motivazioni della sentenza si legge: “…. Applicando tali principi di diritto alla fattispecie in esame, rileva il Tribunale che vi è prova che l’Asl Caserta ha adottato nei confronti del ricorrente una serie di atti illegittimi e vessatori. Innanzitutto, è allegato e non contestato che il Di Benedetto, era Responsabile dell’Ufficio Stampa e Portavoce dell’Asl Ce/1, anche in seguito all’entrata in vigore della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni….  Restano, del tutto ignoti i motivi che hanno spinto l’azienda sanitaria a “spostare” il ricorrente da un settore ad un altro nonché al non adibirlo alle mansioni di Addetto Stampa, per le quali egli aveva maturato una consolidata esperienza ed era in possesso di tutti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle stesse. Il comportamento dell’Asl è oltremodo illegittimo, in quanto viola i canoni di correttezza e buona fede che caratterizzano l’esecuzione del contratto, e, che dovrebbero sempre guidare l’agire della P.A anche nella realizzazione dei precetti di cui all’art.97 cost.”. Il tutto, bisogna evidenziare, pur in presenza di ben 3 tentativi di conciliazione mai considerati dall’Asl. Vi sono poi da registrare ben 2 esposti da parte del giornalista Di Benedetto alla Procura presso la Corte dei Conti di Napoli a causa di un illegittimo contratto di co.co.co. da parte della dirigenza dell’Asl a favore di un giornalista esterno all’Ente pur in presenza di professionalità interne e che per la qual cosa si ipotizzano i reati di abuso di ufficio e procurato danno erariale.  Un precedente, questa sentenza, che stigmatizza ancora una volta la mancata applicazione da parte della P.A. della Legge 150/2000, ed oggi, ancor più, con la previsione specifica dei Giornalisti negli Enti Pubblici di cui ai rinnovi dei CCNL firmati dal Ministro Madia”.