Se la prestazione di carattere assistenziale, come l’ospitalità, è erogata nel contesto di un ricovero a contenuto prevalentemente sanitario, il comune non può chiedere il pagamento delle rette ai familiari della persona non autosufficiente. A nulla vale il contratto con la struttura che addebita all’assistito o ai familiari i costi, essendo nullo per contrarietà a norme imperative. A stabilirlo è il tribunale di Arezzo, che con la sentenza del 27 giugno 2023 n. 368 ha annullato l’atto impositivo con cui un comune richiedeva il pagamento delle rette per la degenza in un centro anziani al marito di una disabile. La decisione è in linea con i precedenti giurisprudenziali (corte d’appello di Venezia, sent. 11/11/2005 e Cassazione S.U., sent. 1003/93), che convengono sull’inscindibilità delle prestazioni assistenziali e sanitarie da ultimo con la sentenza 4558/2012 della Cassazione civile