BENEVENTO – Due le ordinanze emesse dal Sindaco Mastella: l’una a tutela della salute degli animali e l’altra anticovid.
“PREMESSO che:
– è consuetudine diffusa celebrare il Capodanno con l’accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici;
– gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi !e maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito mettendo a rischio l’incolumità delle persone;
– il rumore intenso e il fumo generato dall’uso incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici generano nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento e panico oltre che in generale possibili danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica di chi ne venga fortuitamente colpito;
– è necessario garantire la sicurezza di ciascuno e migliorare le condizioni di vivibilità del territorio, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale soprattutto in circostanze dove l’esplosione dei suddetti petardi e simili si rende particolarmente critica;
– che negli ultimi periodi i livelli del PM 2,5 e del PM 10 hanno fatto registrare aumenti giornalieri seppur al di sotto del limite annuo massimo consentito, polveri che sono comunque solo uno degli inquinanti associati all’utilizzo dei prodotti pirotecnici, che sono riconosciute dall’Organiz7i7ione mondiale della sanità tra gli inquinanti atmosferici più direttamente legati all’insorgere di effetti negativi per la salute delle popolazioni esposte;
VISTA l’adesione dell’Agenzia ambientale della Campania che si associa agli appelli delle autorità e dei medici a evitare l’utilizzo dei botti e pone all’attenzione dei cittadini un grafico dei valori di concentrazioni di polveri sottili rilevati nella notte di Capodanno;
RITENUTA sussistere, pertanto, la necessità di adottare un provvedimento atto a prevenire i fenomeni sopra descritti ai sensi dell’art. 54 e. 4 del D.L.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge 689/1981;
VISTO il D.M. 5 agosto 2008;
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L.;
ORDINA
-dalle ore 24.00 del 30 dicembre 2020 fino alle ore 24.00 del 02 gennaio 2021 il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici sul territorio di Benevento, ed in particolare nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali;
– che la presente ordinanza sia:
• pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale www. comune. benevento.il ; comunicata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali per quanto di rispettiva competenza; inviata al Prefetto di Benevento, alla Regione Campania, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando VV.F. e alla Polizia Municipale; data la massima divulgazione del presente dispositivo a mezzo stampa;
AVVERTE
• fatte salve le sanzioni da norme di legge o di regolamento, l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni dell’art.7 bis del TUEL e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017;
• avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”.
“VISTI:
-il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
-il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, – (…..Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica…..)”;
-il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221, recante” Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania vigenti;
CONSIDERATO:
-che dalle comunicazioni dell’ASL si evidenzia un andamento crescente della curva dei contagi nella nostra Città;
-che il Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, nella seduta odierna ha evidenziato la necessità di introdurre una limitazione oraria, a cavallo del prossimo Capodanno, per gli esercizi pubblici, esclusa la ristorazione per i soli posti a sedere;
RAVVISATA la necessità:
-di prevenire e contenere l’epidemia per evitare il ritorno al periodo con vittime e ospedali in affanno;
-di ridurre il più possibile i motivi di spostamento e di uscite serali e notturne delle persone, per evitare in ogni modo l’ulteriore diffusione del virus Covid-19, specialmente tra i giovani;
-di adottare provvedimenti al fine di tutelare la salute pubblica;
VISTO il TUEL n. 267/2000;
ORDINA
-nei giorni 31dicembre 2021, 1 e 2 gennaio 2022, dalle ore 22,30 alle ore 05,00 del giorno successivo la chiusura di tutte le attività di pubblici esercizi e commerciali, (bar, wine bar, gelaterie, birrerie, enoteche, vinerie, caffetterie, sale da the e kebabberie);
– in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico la rigorosa osservanza del vigente divieto di assembramento, in particolare di P.za Arechi TI e P.zza Piano di Corte, del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di uso delle mascherine (DPI), facendo appello al senso di responsabilità della cittadinanza segnatamente delle fasce giovanili;
-facendo appello al senso di responsabilità della cittadinanza segnatamente delle fasce giovanili;
DISPONE
– che la presente ordinanza sia:
• pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale www. comune.benevento. it;
• inoltrata alla Polizia Municipale per la vigilanza e la irrogazione delle eventuali sanzioni;
• notificata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali per le rispettive competenze;
• comunicata al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza;
AVVERTE
• che l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con le sanzioni previste dal D.L. n 19/2020 e s.m.e i.;
• che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.”