ASL, DELIBERE SECRETATE, PER ERRORE, PER DISTRAZIONE O PER CONVENIENZA?

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(f.n.) – La legge sulla trasparenza degli atti amministrativi è una delle leggi più “vicine” a quel concetto di democrazia e garantismo, che sovente millantiamo sapendo di millantare…Applicarla, significa essere onesti e in buona fede, aggirarla significa esattamente il contrario. Non è offensivo definire zuppa di pane il pan bagnato, né è accettabile che qualcuno provi ad offendersi, se recitiamo la massima applicandola al sistema, o no? Riteniamo pertanto, che le determine di un’Azienda pubblica, quando risultano secretate, lo siano, per sbaglio, per errore, per caso o per distrazione e non per la chiara volontà di non essere trasparenti. Prendiamo una determina dell’Asl di Caserta, una a caso e la troviamo secretata, ad esempio la 8084 dell’11 novembre 2021 – Servizio Gestione economica e giuridica del personale, relativa al rimborso spese per contratto individuale di conferimento incarico a titolo gratuito. Qualora la determina 8084, non sia stata secretata per errore, ma con scienza e coscienza, ci chiediamo… perché avrebbe dovuto essere secretata? Poiché risulta che la determina riporti le somme erogate dall’Asl, per i rimborsi spese relativi a consulenze fornite da assistenti, collaboratori e medici in quiescenza, saremmo costretti a dedurre, che non si vogliano rendere pubbliche, le cifre in questione. Innanzitutto ci si chiede per quale motivo, si avverta l’urgenza di servirsi di consulenze, quando sono stati assunti in due tranche, più di 80 assistenti amministrativi ed altri ne compariranno, sulla via di Damasco. Detto questo, sarebbe interessante conoscere in base a quali “pezze d’appoggio”, sono stati conteggiati i rimborsi spese…Ma, se la determina è secretata e resta tale, nessuno di noi ne verrà mai a conoscenza, n’est pas? Intanto…al di là di questo, c’è un particolare da chiarire: la disciplina contenuta nell’articolo 5 comma 9 del D.L. 95 del 2012 prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni, di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza. Inoltre la Corte dei Conti con delibera 244 del 28 novembre 2016, rispondendo al quesito di un sindaco, ha stabilito che l’incarico di collaborazione a titolo gratuito, non è consentito e poiché il dettato 36 della Costituzione enuncia che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata, alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”, il “consulente” in questione, dovrebbe essere obbligatoriamente assunto con l’applicazione del contratto collettivo nazionale, secondo l’art.90’ comma 2 del Tuel, la qual cosa risulterebbe notevolmente onerosa per l’Azienda. Ovviamente, finché la determina 8084, resta secretata, non saremmo in grado di capire come abbia ritenuto di agire l’Azienda nei confronti dei consulenti e in base a quali criteri li abbia retribuiti. Non azzardiamo ipotesi, vista la suscettibilità della direzione generale che senza fornire alcuna spiegazione né chiarimento impiega giusto tre minuti e mezzo a darci dei bugiardi. Hasta la vista!