ASL, CAPIDISTRETTO E CASO TESSITORE…NE VOGLIAMO PARLARE?

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(f.n.) – Le sentenze si rispettano, tutte, anche quelle che non si condividono, non è così che funziona?,  le sentenze si rispettano e si rispetta il parere dei giudici e soprattutto si rispetta tutto ciò che la sezione di un tribunale decide, scrive, stampa e firma. Nessuno ha il diritto di contestare, a meno che non si tratti di personaggi “illuminati” come Saviano e qualche altro, ai quali sembra davvero sia concesso tutto ed il contrario di tutto. A noi sarà concesso, speriamo, almeno il diritto di emozionarci in negativo ed almeno questo status dell’anima…ci auguriamo abbia ancora in sé gli elementi del diritto. Negli ultimi mesi, ha tenuto banco, nel variegato panorama della sanità de noautri, la faccenda delle nomine dei capidistretto dell’Asl, con il suo carico pendulo di ombre, nebulose e tutta quella vasta gamma di ipotesi a monte, immerse nel grigio del dubbio spinto. Ne abbiamo parlato e scritto, dopo aver meditato, senza chiedere il permesso,  nell’attesa che i capidistretto, nominati secondo una procedura ritenuta per così dire “imperfetta”, fossero sospesi dall’incarico e ha destato, proprio in virtù del rispetto che si richiede nei confronti della decisione di un giudice, una certa meraviglia il fatto che l’Asl, mostrasse in alcuni casi, di essere sportivamente e serenamente inadempiente, ed abbiamo continuato ad attendere ostinatamente, che rinsavisse, fino a che…non ci siamo ricordati che l’Asl di Caserta, è proprio una di quelle entità illuminate, baciate dal privilegio divino, che fanno e disfano a piacere di qualcuno e in danno di qualcun altro, o no?, ed abbiamo smesso di stupirci, così…quasi di colpo…E dopo il necessario preambolo, veniamo alla notizia del giorno: a seguito del ricorso dell’Asl, il Giudice Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Lavoro e Previdenza, Roberto Pellecchia, con Sentenza n. 4436/2021, ha rigettato e ribaltato, de facto, la sentenza del Giudice del Lavoro, Maria Caroppoli, la quale, a sua volta, accogliendo in parte il Ricorso ex Art. 700 c.p.c. della Dottoressa Nicoletta Tessitore, esclusa dalla selezione per la nomina dei Direttori di Distretto, ordinava, e dicasi ordinava, il rinnovo della selezione stessa. A tale sentenza, l’Asl non ottemperava e contestualmente si opponeva con un nuovo ricorso. Ricorso, peraltro, rivolto ad affermare che la vicenda fosse di competenza del TAR e non del Giudice del Lavoro. Puntualmente smentita dal dottor Pellecchia. Ed, ancora, il Giudice non smentisce nemmeno ufficialmente la collega Carappoli, la quale così si esprimeva:” A parere di questo giudicante la norma di riferimento è da individuarsi nell’art 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992, qui da intendersi integralmente trascritto. Tale norma, di rango superiore rispetto alla normativa regionale e senz’altro non derogabile da una fonte secondaria….. A fronte di tale piano quadro normativo, appare evidente che l’ASL convenuta, ritenendo di poter operare in via del tutto discrezionale, ha proceduto alla selezione in palese violazione della procedura dettata dal legislatore”. Tutta la declaratoria a supporto del Giudice del Lavoro che accoglie il ricorso dell’Asl, si baserebbe esclusivamente “sull’anamnesi medica” che giustificherebbe l’insussistenza delle sofferenze psico-fisiche subite dalla dottoressa Tessitore. Anche qui, in contrasto con quanto dedotto, invece, dalla Giudice Caroppoli, la quale, in quanto “alla compromissione della integrità psico-fisica, risulta documentato in atti da certificazione medica di provenienza pubblica (sic!), attestante la sussistenza di uno stato patologico riferito a stress lavorativo….”. Mentre, a detta del Dr. Pellecchia: “Nella fattispecie per cui è causa è, tuttavia, carente anche l’ulteriore profilo di pregiudizio dedotto e cioè quello relativo alla compromissione della integrità psico-fisica, che per vero è stato solo genericamente allegato e risulta sfornito di qualsiasi prova documentale (sic!) atta ad assurgere a requisito fondante l’accoglimento della tutela cautelare richiesta”. Ci troviamo di fronte a due giudici impegnati a trattare anche l’aspetto medico di una questione. Sarebbe irrispettoso chiedersi quale dei due Giudici-Medici, asserisca il vero? E, qualora, il dottor Pellecchia, con tutto il rispetto, avesse ritenuto “insussistenti” e “contraddittorie” le condizioni psico-fisiche della dottoressa Tessitore, perché mai lanciarsi in “anamnesi improbabili” senza nominare un CTU che relazionasse sull’effettivo stato di fatto? Chiediamo per sapere e per evitare di chiedere la prossima volta. E tornando alle nostre legittime emozioni in negativo,  c’è una zona franca che si allarga tra due fronti, che dichiarano l’assurdo esistenziale: il terreno “sempre” friabile delle considerazioni nostre ed il cemento “sempre” impenetrabile di quelle altrui…la zona franca in cui, un dato di fatto, come l’illegittimità della nomina del capodistretto di Capua che viola la legge 32 articolo 10 comma 6, dichiara senza ombra di dubbio che la battaglia per la giustizia giusta continua e deve continuare e sbaglierebbe di gran lunga, chi dovesse ritenersi al sicuro dalla sconfitta, soltanto perché le cose del nostro piccolo mondo, hanno reso possibile il trincerarsi dietro una vittoria che è solo apparente. Hasta la verdad, siempre!