PIETRAMELARA (CE) – I Carabinieri Forestali di Pietramelara, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Vairano Patenora, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di sequestro preventivo nei confronti del Sindaco pro-tempore del Comune di Pietramelara, del legale rappresentante della TMA Srl, gestore di fatto dell’impianto di depurazione fino ad aprile 2020, del proprietario del terreno, adiacente il depuratore comunale, ove venivano raccolti e smaltiti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per la presenza di amianto, provenienti dalla pulizia del canale di scolo delle acque del depuratore.
Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’indagato M. M. in concorso con D. F. P. quale Sindaco p.t. del Comune di Pietramelara, Ente proprietario del depuratore della rete fognaria comunale, sito in Pietramelara, loc. Rivolo Pontevecchio—Masseria Sferracavalli; M. M., quale legale rappresentante p. t. della Soc. TMA Srl, gestore di fatto dell’impianto fino ad aprile 2020, i quali:
1. non effettuando i dovuti controlli e manutenzioni, immettevano le acque non correttamente depurate del predetto impianto direttamente nel Rivolo Pontevecchio, compromettendone e deteriorandone le acque per la presenza di elevati valori di Escherichia Coli e di azoto nitroso;
2. agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro, senza trattare adeguatamente le acque che fuoriuscivano dal depuratore di Pietramelara, riversavano nel Rivolo Pontevecchio acque non correttamente depurate che superavano le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico e i limiti previstiper il parametro dell’Escherichia Coli e per l’azoto nitroso, in particolare: il 27.2.2019 i valori accertati di Escherichia Coli erano pari a 500.000 FC/100tni, superando il limite dell’atto autorizzativo pari a 5.000 UFC/ mL e il 28.7.2020 il valore di Escherichia Coli era pari a 26.000 UFC/100mL, superando il limite di 5.000 UFC/100mL e la concentrazione di azoto nitroso era pari a 1,09 mg/L, superando il limite stabilito di 0,6 mg/L, con forte alterazione delle acque del Rivolo Pontevecchio;
Inoltre, agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro, immettevano nel fiume Rivolo Pontevecchio acque non correttamente depurate provenienti dall’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Pietramelara contenenti sostanze inquinanti atte ad imbrattare e molestare le persone della zona circostante l’impianto; Ancora, agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro, con le condotte descritte ai capi che precedono, determinavano il danneggiamento di beni pubblici, ovvero la matrice ambientale acqua, il Rivolo Pontevecchio, rendendo la relativa acqua inidonea all’uso umano ed all’uso irriguo. Gli indagati D. F. P. e M. M sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, D. F. P. quale Sindaco p.t. del Comune di Pietramelara, M. M., quale legale rappresentante p. t. della Soc. TMA Srl, svolgevano attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti dai fanghi prodotti dalla vagliatura delle acque del predetto depuratore (Codice CER 190801), accantonandoli illecitamente all’interno dell’impianto per oltre un anno. Gli indagati D.F.P. e M.C. sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, D.F.P. quale Sindaco p.t. del Comune di Pietramelara (CE), M. C. quale proprietario del terreno sito in Pietramelara (CE), Foglio 11, particella 5024, adiacente il depuratore comunale, svolgevano attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per la presenza di amianto, provenienti dalla pulizia del canale di scolo delle acque del depuratore, posizionandoli sul terreno del M. C., che veniva utilizzato per la produzione di granturco. L’indagato M.M. quale legale rappresentante p. t. della Soc. TMA Srl, P.Iva 03045160615, gestore dell’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Pietramelara (CE) in forza del contratto stipulato con il Comune il 10.2.2015, Rep. 1/2015 e poi gestore di fatto fino ad aprile 2020, non effettuava una corretta manutenzione e non effettuava i controlli mensili sulle acque per il rispetto dei parametri previsti dalla tabella 3 — All. 5 alla Parte III del D. Lgs 152/2006.
L’indagine ha preso spunto da una comunicazione di notizia di reato del 20.3.2019 del personale dell’ARPC che segnalava gli esiti dei controlli effettuati il 27.2.2019 presso il depuratore comunale di Pietramelara (CE), sito loc. Rivolo Pontevecchio — Masseria Sferracavalli e compiuti alla presenza del Sindaco p.t e del legale rappresentante p.t. della Soc. TMA, Ente gestore dell’impianto. In particolare, 1’ARPAC evidenziava che il 27.2.2019 era stata compiuta un’ispezione del predetto impianto ed erano stati prelevati campioni di acque per verificarne la funzionalità e il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 3 all. V parte III del D.Lgs 152/06 nelle relative acque reflue, poi immesse nel rivolo Pontevecchio. Nell’immediatezza del sopralluogo venivano riscontrate una serie di criticità dell’impianto e, in particolare: il mancato funzionamento dello sfioratore di piena, il guasto dello sgrigliatore, la mancanza di un campionatore automatico per il controllo medio composito nell’arco delle 24 ore, nonché la presenza di un cassone per la raccolta dei fanghi prodotti dalla vagliatura delle acque del predetto depuratore (Codice CER 190801), il cui ultimo smaltimento veniva documentato con l’esibizione del FIR del 13.4.2017 (FIR n. XRIF 283529/2015). Inoltre, effettuati i controlli chimici sui campioni di acque prelevate, si accertava che i valori di Escherichia Coli erano pari a 500.000 UFC/100mL, superando abbondantemente il limite previsto dall’atto autorizzativo pari a 5.000 UFC/100mL (Rapporto di prova n. 20190004218 CO1 Al del 27.2.2019 dell’ARPAC). In data 7.11.2019 veniva nominato dalla Procura un consulente tecnico, al fine di accertare la funzionalità e corretta manutenzione dell’impianto di depurazione di Pietramelara, nonché le modalità di gestione dei relativi rifiuti e del loro smaltimento. Acquisita la relazione peritale del consulente, che confermava pienamente le risultanze del personale dell’ARPAC e, successivamente, dettava anche specifiche prescrizioni finalizzate a ripristinare la piena ed efficace funzionalità dell’impianto, veniva redatta un’ulteriore delega d’indagini per acquisire tutta la documentazione relativa al depuratore comunale di Pietramelara e per evidenziare i rimedi da adottare per la corretta manutenzione e il ripristino dell’impianto. Valutata tutta la documentazione acquisita agli atti, in data 18.5.2020 veniva disposto un ulteriore sopralluogo e campionamento delle acque da parte del personale dell’ARPAC, ai sensi dell’art. 360 cpp, trattandosi di accertamento irripetibile. Ancora una volta, al momento del sopralluogo del 28.7.2020 venivano riscontrate numerose criticità relative al mancato funzionamento dello sfioratore, al guasto dello sgrigliatore, la mancanza di un campionatore automatico sulle 24 ore, la mancata predisposizione degli interventi da effettuare in caso d’interruzione temporanea o malfunzionamento dell’impianto, nonché l’allarmante valore di Escherichia Coli e di azoto nitroso nelle acque prelevate. In particolare, venivano riscontrato il valore di Escherichia Coli pari a 26.000 UFC/100mL, superando il limite di 5.000 UFC/100mL ed una concentrazione di azoto nitroso pari a 1,09 mg/L, superando il limite stabilito di 0,6 mg/L (Rapporto di prova n. 20200012782 CO1 Al del 29.07.2020 dell’ARPAC). Al contempo, va evidenziato che in occasione del sopralluogo del 28.7.2020 i Carabinieri Forestali di Pietramelara accertavano anche che il canale di scolo dove defluivano le acque del depuratore era stato di recente ripulito dalle erbe infestanti e scavato per migliorarne il deflusso, accatastando poi il predetto materiale raccolto sulle proprietà confinanti con il canale; operazioni compiute su disposizione del Comune di Pietramelara che, senza autorizzazione alcuna, né analisi preventiva del terreno e del materiale depositato, vi provvedeva d’urgenza per liberare il corso delle acque del depuratore proprio prima del disposto sopralluogo del 28.7.2020. In particolare, venivano rinvenuti circa 300 mc di materiale eterogeneo composto di terra di colore molto scuro, misto a rifiuti vetrosi e parti di plastica di varie dimensioni, provenienti dallo sbocco del depuratore e prevalentemente riversati sul terreno di proprietà di un privato , sul quale vi era una coltivazione dì granturco, occupando un’area di circa 200 mq, con cumuli alti fino ad un massimo di m. 1,5. Pertanto i Carabinieri Forestali procedevano al sequestro dell’area. Il sito veniva caratterizzato dall’ARPAC, che individuava non solo la presenza di rifiuti speciali non pericolosi di diverse tipologie (terra e roccia Cod. CER 170504; vetro Cod CER 170202; plastica Cod. CER 170203; ferro ed acciaio Cod. CER 170405; rifiuti misti da demolizione Cod. CER 170904; miscele bituminose 170302; materiale isolante od. CER 170604; imballaggi di plastica Cod. CER 150102; assorbenti e materiali filtranti Cod. CER 160199; vetro Cod. CER 200102; abbigliamento Cod. CER 200110; ossa di animali Cod. CER 020102 come da verbale di sopralluogo n. 72/PP/2020 del 5.8.2020), ma anche la presenza di amianto (rapporto di prova n. 20200013395 CO1 Al del 18.8.2020)
Il Procuratore di Santa Maria C.V, Maria Antonietta Troncone, al fine di impedire il protrarsi delle suindicate condotte illecite, ha richiesto l’adozione del sequestro preventivo del depuratore, eseguito appunto oggi.