LEGA CALCIO: NON SOLO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA FIDEIUSSIONE DIETRO L’ESCLUSIONE DELLA CASERTANA DALLA C

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La Lega Calcio ha reso note le motivazioni ufficiali per cui la Casertana è stata bocciata dalla Covisoc. A causare l’esclusione dalla serie C non c’è solo la nota vicenda del mancato pagamento della fideiussione (che avrebbe potuto facilmente essere pagata da chiunque) ma risulta anche il mancato pagamento di Iperf e contributi per calciatori e dipendenti risalenti al 2020. Inoltre alla Lega non risulta inoltrata la comunicazione del piano di rateizzazione di debiti pregressi concordato con l’Agenzia delle Entrate.

Il presidente D’Agostino sostiene di essere stato vittima di dolo da parte di un ex socio che avrebbe messo in mora la società per 14mila euro. Ma si attende in queste ore una comunicazione ufficiale del presidente della Casertana in merito alla vicenda.

Questa intanto la nota ufficiale della Lega Calcio:

Visto l’esito delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-organizzativi, sulla base della documentazione prodotta dalla società CASERTANA F.C. S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione delle quali le Commissioni hanno riscontrato rispettivamente il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” e dei “criteri Infrastrutturali per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;

– vista la comunicazione in data 8 luglio 2021 con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società CASERTANA F.C. S.r.l. le seguenti contestazioni:

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per lottenimento della Licenza Nazionale ai fini dellammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.

Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato i seguenti inadempimenti:

– omesso deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00;

– omessa evidenza del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;

– omessa evidenza del versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo.

Si precisa altresì che la Società ha presentato unistanza di transazione fiscale nellambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 182-bis e 182-ter della legge fallimentare. Per quanto emerso in corso distruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021), tale procedura – pur avendo formato oggetto di un parere favorevole della Direzione Regionale delle Entrate della Campania – non risulta allo stato ancora perfezionata.

Ciò posto, non esplicando ancora efficacia laccordo transattivo ai sensi del richiamato art. 182-ter L.F., la Società risulta altresì inadempiente al pagamento dei seguenti debiti fiscali le cui procedure di pagamento rateale sono state dichiarate decadute; il tutto nei termini che seguono:

– Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo dimposta anno 2019;

– Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo dimposta anno 2018;

– Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo dimposta anno 2017;

– Iva relativa al periodo dimposta anno 2016;

– Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017;

– Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;