CASERTA – Respinto il ricorso da parte dei genitori degli alunni della scuola ex ‘Lombardo Radice’ da parte del Tar. I genitori avevano protestato contro la decisione del Comune di spostare gli alunni in un altro plesso dopo la firma dell’ordinanza di interdizione della struttura situata in via Roma per motivi di pubblica incolumità. Pubblichiamo sul nostro sito l’intera sentenza:
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3575 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa,
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):
1) del provvedimento, prot. -OMISSIS-, reso dal Comune di Caserta in data-OMISSIS-, a firma del dirigente del Settore III, -OMISSIS-, con cui si dispone il trasferimento in un luogo non ancora individuato di tutti gli alunni iscritti al plesso di scuola primaria -OMISSIS-, affermando che “… sono in
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corso le verifiche relative al possibile utilizzo di alcuni spazi da adibire, in viatemporanea e provvisoria, ad aule della scuola primaria -OMISSIS-sitoall’interno del palazzo cd. -OMISSIS- e qualora le predette verifiche nondovessero garantire la sicurezza dei bambini si comunica sin d’ora che sarannodisponibili i locali, già adibiti ad attività scolastiche per la scuola primaria -OMISSIS-…”;
2) del provvedimento, ove esistente, sconosciuto nei suoi estremi e mai pubblicato dal Comune di Caserta, con cui è stato soppresso il plesso scolastico di Via -OMISSIS-, in Caserta, ospitante le aule di tutte le sezioni dell’intero corso della Scuola Primaria e dell’aula di refettorio, per un totale di quindici aule (compresa l’aula destinata alla erogazione del servizio mensa) pern. 205 alunni della scuola primaria -OMISSIS-, afferente all’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di Caserta;
3) nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
(per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20\8\2024):
del provvedimento prot. -OMISSIS- dal dirigente del Comune di Caserta, ing. -OMISSIS-, con cui si dispone il trasferimento di 220 alunni iscritti al plesso di scuola primaria -OMISSIS-di Via -OMISSIS- nell’edificio comunale sito in Caserta, alla Piazza -OMISSIS- e si dispone altresì lo spostamento delle suppellettili scolastiche a far data dal 20 agosto 2024;
del provvedimento, ove esistente, sconosciuto nei suoi estremi e mai pubblicato dal Comune di Caserta, con cui è stato soppresso il plesso scolastico -OMISSIS-di Via -OMISSIS-, in Caserta, ospitante le aule di tutte le sezioni dell’intero corso della Scuola Primaria e dell’aula di refettorio, per un totale di quindici aule (compresa l’aula destinata alla erogazione del servizio mensa) per n. 220 alunni della scuola primaria -OMISSIS-, afferente all’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di Caserta;
04/09/24, 18:46 N. 03575/2024 REG.RIC. nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\9\2024 :
per l’ ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI ADEGUATEMISURE CAUTELARI
RESE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE
dell’ordinanza contingibile e urgente prot. -OMISSIS-, resa dal dirigente del Comune di Caserta, -OMISSIS-, con cui si dispone l’interdizione immediata per motivi di pubblica incolumità, derivanti dall’indice di vulnerabilità sismica del plesso scolastico -OMISSIS-di Via -OMISSIS-, in Caserta, e si dispone chele attività didattiche della scuola primaria vengano svolte presso il plesso di Piazza -OMISSIS- con l’individuazione di 14 aule da realizzarsi successivamente;
nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.e notificati via PEC il 3 settembre 2024;
Considerato che l’atto impugnato non dispone la demolizione dell’edificio scolastico in oggetto, ma nel prendere atto della relazione di valutazione di vulnerabilità sismica dello stesso, da parte dell’affidataria dell’incarico di progettazione di cui alla nota del 27 agosto 2024, ne dispone l’interdizione per“ risposta carente ed inadeguata dell’edificio nei confronti dell’azione sismica”; e nel contempo prevede che le attività scolastiche della scuola primaria si svolgano presso il plesso di piazza -OMISSIS-, con la previsione della individuazione di 14 aule idonee al numero di alunni indicato dalla dirigenza scolastica;
Ritenuto che alla stregua di tali elementi il pregiudizio lamentato da parte ricorrente, pur apprezzabile, si presenta recessivo rispetto al pericolo
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rappresentato dalla accertata vulnerabilità sismica dell’edificio;
Considerato che la cc per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare vafissata al 9 ottobre 2024;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2024.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato pressola Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.