IL GARANTE COLOMBO: “IL COMUNE E’ TENUTO A RISARCIRE I DISABILI QUANDO NON ABBATTE BARRIERE ARCHITETTONICHE”

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Paolo Colombo 300x290 IL GARANTE COLOMBO: IL COMUNE E TENUTO A RISARCIRE I DISABILI QUANDO NON ABBATTE BARRIERE ARCHITETTONICHECAPUA – Il Comune è tenuto a risarcire i disabili quando non abbatte le barriere architettoniche: in questo caso lasciando che un parcheggio fosse raggiungibile solo con una scala mobile non percorribile dai cani guida. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 9384 del 5 aprile 2023, ha respinto il ricorso dell’ ente locale, confermando il diritto al ristoro. Per la terza sezione civile del la Suprema Corte , è doveroso premettere che la legge n. 67 del 2006 appresta misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità che siano vittime di discriminazioni, al fine di garantire alle stesse, in attuazione di principi costituzionali (di eguaglianza e di parità di trattamento) e sovranazionali, “il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici sociali”. Infatti non permettere al disabile la frequentazione agevole dell’intero territorio comunale è un atto discriminatorio. Per la Cassazione, infatti, la nozione di discriminazione è positivamente definita dalla legge n. 67 del 2006 attraverso due possibili declinazioni: la discriminazione diretta, la quale si verifica ogni qualvolta una persona, per motivi connessi alla disabilità, riceve un trattamento diverso e meno favorevole di quello riservato ad una persona un trattamento diverso e meno favorevole di quello riservato ad una persona non disabile e non disabile in situazione analoga; la situazione analoga; la discriminazione indiretta, la quale si discriminazione indiretta, la quale si configura quando configura quando unauna disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri un comportamento apparentemente neutri mettano una persona con disabilità mettano una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Dunque, Dunque, la sentenza di la sentenza di secondo grado ha ravvisato la sussistenza secondo grado ha ravvisato la sussistenza di di un interesse concreto ed effettivo un interesse concreto ed effettivo a fondamento dell’azione promossa: a fondamento dell’azione promossa: i ricorrenti hanno denunciato una asserita i ricorrenti hanno denunciato una asserita condotta discriminatoria di cui ciascuno di essi assume essere stato vittima condotta discriminatoria di cui ciascuno di essi assume essere stato vittima, , pur essendo afflitti dalla medesima disabilità di non vedenti, pur essendo afflitti dalla medesima disabilità di non vedenti, hanno agito facendo valere non gli interessi della categoria di cui fanno parte, quanto facendo valere non gli interessi della categoria di cui fanno parte, quanto piuttosto l’interesse di ciascuno a non subire atti discriminatori proprio perché piuttosto l’interesse di ciascuno a non subire atti discriminatori proprio perché non vedente.
Va ritenuto sussistente quindi l’interesse degli appellanti, e di ciascuno sussistente quindi l’interesse degli appellanti, e di ciascuno no di essi, di essi, alla proposizione dell’azione risarcitoria, che hanno proposto alla proposizione dell’azione risarcitoria, che hanno proposto cumulativamente, ma non come azione collettiva cumulativamente, ma non come azione collettiva.. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, evidenzia che non possono esserci più alibi per rispettare finalmente la normativa di tutela in favore delle persone con disabilità. Questo non solo perché è giusto, ma anche perché è utile in quanto si evitano sanzioni e perché dove vivono bene le persone con disabilità vivono meglio anche tutti gli altri cittadini.