Le strade di lottizzazione interne al complesso edilizio “Parco Marianna” in via Monte Ofelio hanno natura condominiale. Lo ha stabilito una recente sentenza del tribunale civile

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sessa 2090722 300x225 Le strade di lottizzazione interne al complesso edilizio “Parco Marianna” in via Monte Ofelio hanno natura condominiale. Lo ha stabilito una recente sentenza del tribunale civileL’assegnazione di un bene acquistato all’asta non dà diritto a turbare la quiete dei condomini storici né l’uso in esclusiva della strada condominiale del Parco Privato. E’ quanto ha stabilito – al termine di un giudizio il giudice Ester Bonelli – della IV Sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, introdotto dai coniugi Biagio Di Tora e Angela Marcello, difesi dall’avvocato Carlo Zannini contro l’imprenditore agricolo Giacomo Massucci e la moglie Maria Giovanna Papa che si è costituito con l’assistenza dell’avvocato Raffaele Spicciariello.

Ma la vicenda di cui oggi ci occupiamo, in altri contesti geografici, sarebbe sfociata certamente in un fatto di cronaca nera, mentre qui, a Sessa Aurunca, città di cultura e civiltà, si è fatto ricorso al giudice per tutelari gli interessi collettivi. Anche se la protervia e la pravità di chi si è aggiudicato con una manciata di spiccioli un bene all’asta del Tribunale di Latina, (ultimo lotto della fallita Pa.Fo. che ha realizzato negli anni 80 il parco privato Marianna a Monte Ofelio di Sessa Aurunca), ha tentato di dettare legge, imponendo divieti, con azioni turbative e calpestando i diritti dei condomini storici del Parco.

Bene ha fatto il giudice Bonelli a rigettate le assurde e cervellotiche pretese dei ricorrenti i quali pretendevano di monopolizzare il tratto di strada antistante il loro immobile vietando a chi abita nel Parco (da oltre 30 anni) la possibilità di parcheggiare le proprie autovetture, pretendendo, addirittura, di spostare in avanti un cancello della proprietà per guadagnare il tratto di strada contesa. Pretesa illogica smontata con le testimonianze dei condomini Ing. Silvestro Mancini (tra l’altro progettista del Parco e storico condomino) e del dottor Marco Calenzo, i quali hanno evidenziato anche la presenza nella stradina privata di utenze, servizi e tombini stradali.

Sono stati ritenuti invece inattendibili e di parte i testi indicati dai coniugi Di Tora–Marcello, (l’ing. Carmine Tortora, l’architetto, Anna Fusco e l’esperto in infissi Alfredo Apuzzo) ) i quali non solo erano quelli che hanno contribuito a realizzare i lavori del plesso acquistato all’asta (per le difformità edilizie in base alla concessione in sanatoria vi sono giudizi a parte ancora pendenti; come pure vi sono giudizi per il ripristino di un muro di contenimento ed il ripristino dello status quo oltre l’indagine – anche sotto il profilo penale – del sotterramento di rifiuti tossici o pericolosi) ma non avevano contezza storica dell’uso della stradina come parcheggio non essendo residenti in loco così come ha evidenziato il magistrato nella sua motivazione: “Tortora era presente una o due volte a settimana; l’Apuzzo, ogni 15 giorni e una volta a settimana il Fusco”.

Si erano costituiti in giudizio quindi Giacomo Massucci e Maria Giovanna Papa, chiedendo a mezzo dell’avvocato Raffaele Spicciariello il rigetto dell’invocata tutela possessoria, deducendo: a) che le strade di lottizzazione interne al complesso edilizio “Parco Marianna” hanno natura condominiale; b) che infatti il Massucci Giacomo ha sempre parcheggiato, avendone diritto anche in base agli atti di acquisto, le autovetture sulla strada di lottizzazione confinante con la sua proprietà Massucci Giacomo e che conduce all’immobile di proprietà dei ricorrenti, delimitato da un cancello in ferro; c) che il signor Massucci Giacomo abita da oltre dieci anni nell’immobile – villetta individuata con la sigla “B7”, già di proprietà della zia Massucci Ada e, successivamente, Massucci Gertrude, mentre i ricorrenti non abitano ancora l’immobile di cui sono divenuti proprietari in forza di due decreti di trasferimento di Beni Immobili n. 130/2015 e n.131/2015 del 20/08/2015 emessi dal tribunale di Latina, con i quali è stato trasferito solo ed esclusivamente il fabbricato a due piani e annessa corte all’interno del cancello di ferro che delimita la loro proprietà; d) che dunque il Massucci parcheggia, da tempo immemorabile, le autovetture di sua proprietà sulla strada di lottizzazione che costeggia il muro di recinzione della sua proprietà e ciò senza creare alcuna difficoltà di transito della stessa, né pedonale né con mezzi di qualsiasi dimensione, atteso che la strada in questione è larga circa sei metri.

“In sostanza – ha scritto il giudice nella motivazione della sentenza oltre alla condanna per le spese di liti – si deve ritenere che il tratto di strada oggetto di causa – a prescindere dalla proprietà comune o esclusiva – non fosse nell’esclusivo possesso dei ricorrenti prima del 19.03.2021 atteso che, oltre al parcheggio delle autovetture da parte del Massucci, lo stesso era utilizzato anche per l’ispezione del pozzetto della fognatura da parte di altri condomini e per l’accesso dal cancello pedonale della proprietà Massucci”.

“A sostegno di quanto affermato e dunque ad colorandam possessionem – conclude il magistrato – si rileva che negli atti di trasferimento della proprietà Massucci, ossia nell’atto per notaio Antonio Areniello dell’anno 1989 è previsto che “la vendita è fatta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova, con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza e, se vi sono e come sono, con le servitù attive e passive, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle cose condominiali dalle quali, in particolare è escluso il viale di accesso dell’ampiezza di metri sei che resta di esclusiva proprietà della società venditrice e sul quale è costituita servitù di transito pedonale e con ogni mezzo e servizio, linea o conduttura, con facoltà di parcheggio, in favore dell’entità qui venduta e stessa dicitura è presente nell’atto per notaio Giuseppe Ronza del 19.04.2020 di acquisto dell’immobile da parte di Massucci”.