OSPEDALE CHI AUTORIZZA LO STRAORDINARIO? IL NURSIND SCRIVE AL DG

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CASERTA – Il segretario territoriale del Nursind Antonio Eliseo, ha inviato una nota al Direttore Generale dell’Aorn di Caserta Gaetano Gubitosa avente per oggetto “applicazione articolo 6 del CCNL 1999/2001” in cui si legge: “La scrivente Organizzazione, chiede di conoscere il monte ore di lavoro espletato in tutte le UOC e Servizi. Visto l‘art. 6 del C.C.N.L.(1999/2001 ) , che prescrive che sono oggetto di informazione ai rappresentanti sindacali gli “Atti “ anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle “Risorse Umane”, tra i quali rientrano anche i dati relativi al lavoro straordinario. Inoltre, la stessa clausola contrattuale citata, prevede che venga attivata la concertazione sulla “verifica periodica delle strutture operative “ e sulla “definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro” che sono due materie rispetto alle quali la conoscenza dei dati dello straordinario e ovviamente fondamentale. La tutela della privacy non c’entra nulla e non può essere invocata quando si tratta di rendicontazione, le modalità di utilizzazione dei soldi della collettività. Quindi i dati aggregati (nei quali rientra la richiesta in oggetto ) per centro di costo e per profilo sono assolutamente da consegnare. Tale richiesta è coerente con quanto stabilito dalla Legge 183/2010 art.14 e anche con quanto viene definito dall’art 20 del D.lgs. 33/2013 sulla trasparenza degli atti pubblici. Il NurSind chiede formale riscontro ai sensi della legge 7/ 8/1990 n.241, nei termini perentori della  stessa, in uno a trasmettere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo, conseguente a tale richiesta, al fine di poter individuare ipotetiche e precise responsabilità, ritenendo nella fattispecie, che la mancata risposta, per il suo silenzio configura l’ipotesi di reato di omissione di atti d’ufficio art. 328 comma2 del Codice Penale i cui profili sono chiariti con sentenza della Cassazione VI Penale del 2210/2015 n. 42610 , che tiene specificamente conto dell’inerzia del funzionario , con la quale finisce per rendere poco trasparente l’attività amministrativa, riservandosi di sottoporre, in mancanza dell’intero carteggio alla valutazione degli organi deputati per legge.”