CASERTANA, LUBRANO PRESENTA IL RICORSO AL TAR LAZIO: ECCO IL CONTENUTO

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La Casertana FC ha conferito l’incarico all’avv. Enrico Lubrano in merito al ricorso al TAR del Lazio attraverso il quale impugna la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. L’avv. Enrico Lubrano, tra i più noti esperti di diritto amministrativo e sportivo, lo scorso inverno è stato fautore del ricorso vittorioso che ha portato alla regolare disputa di Juventus-Napoli, match che aveva visto inizialmente la sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione ai danni del club partenopeo in seguito all’impossibilità di raggiungere la città di Torino causa isolamento domiciliare per l’intero gruppo squadra.
Contestualmente la Casertana FC coglie l’occasione per ringraziare l’avv. Francesco Moscatiello e l’avv. Paolo Mancini per la vicinanza e la professionalità messa al servizio dei colori rossoblu.

L’avv. Enrico Lubrano sintetizza i contenuti del ricorso proposto per la Società Casertana innanzi al TAR Lazio; il ricorso contiene:

I) una domanda principale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla partecipazione al Campionato di Serie C 2021-2022, alla luce della regolarità della situazione finanziaria ed infrastrutturale: sotto tale profilo, la Società ha impugnato al TAR Lazio tutti i provvedimenti con i quali è stata negata l’ammissione al Campionato di Serie C 2021-2022, evidenziando l’illegittimità degli stessi, laddove non hanno considerato la regolarità delle situazioni contestate sia alla data del 28 giugno 2021 (prevista dal C.U. n. 253), sia comunque alla data del 15 luglio 2021, alla luce degli ulteriori adempimenti oggettivamente idonei a superare ogni dubbio sulla regolarità della propria posizione; sotto tale profilo, la Società impugna cautelativamente anche il C.U. n. 253 (normativa di fonte secondaria) – laddove impone il termine del 28 giugno 2021 e indica l’irrilevanza di eventuali successivi adempimenti, comunque anteriori alla pronuncia delle Commissioni competenti, avvenuta in data 14 luglio 2021, ed alla emanazione del provvedimento finale da parte del Consiglio Federale, avvenuta in data 15 luglio 2021 – in quanto in violazione dell’art. 12 della legge n. 91/1981 (norma di fonte primaria), che conferisce alle Federazioni il potere di controllo sull’equilibrio finanziario delle Società al solo fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati: la previsione di un termine anticipato (al 28 giugno 2021) rispetto al termine naturale di conclusione del procedimento (emanazione del provvedimento del Consiglio Federale, avvenuta in data 15 luglio 2021) si pone, infatti, oltre che in palese contrasto con la normativa richiamata (art. 12 legge n. 91/1981), anche con i principi generali del Diritto Europeo di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e giustificazione;

II) una domanda subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento comunque (anche in caso di rigetto della domanda principale) del proprio titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie C anche dalla successiva stagione (o, in via ulteriormente subordinata, al Campionato di Serie D): sotto tale profilo, la Società ha impugnato l’art. 52 delle NOIF della FIGC, che prevede illegittimamente la automatica perdita del titolo sportivo quale conseguenza del diniego di ammissione al Campionato per una singola stagione per profili relativi ad aspetti finanziari e/o infrastrutturali meramente contingenti; tale disciplina (anche essa di fonte secondaria) si pone, infatti, in violazione del diritto di impresa della Società sportiva, tutelato dall’art. 41 della Costituzione, in quanto pone in essere una illegittima espropriazione (a zero euro) del titolo sportivo, che, per giurisprudenza dello stesso Giudice Amministrativo, costituisce l’avviamento della Società Sportiva, ovvero la componente aziendale di maggiore rilevanza nell’ambito dell’impresa sportiva; l’impugnazione delle norme dell’ordinamento sportivo innanzi al Giudice Amministrativo si giustifica in ragione del loro carattere di fonte secondaria, che consente al Giudice Amministrativo di accertarne l’illegittimità e, in tale caso, di disporne l’annullamento, laddove le stesse si pongano (come nel caso in questione) in violazione dei principi sanciti da norme di fonte sovraordinata del Diritto Europeo e del Diritto Nazionale, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa nazionale e dalla giurisprudenza europea”