Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende note le FAQ relative al Covid19 più ricorrenti per le persone con disabilità.
INFORMAZIONI GENERALI.
Dove posso trovare le informazioni sui provvedimenti del Governo in merito al contrasto del nuovo Coronavirus e relative alle persone con disabilità?
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute pubblicano tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Coronavirus su questo sito. (http://disabilita.governo.it/it/)
Aggiornamenti specifici relativi alle norme che riguardano le persone con disabilità sono pubblicati sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dove vengono pubblicati anche i vademecum del Ministero della Salute in forma accessibile.
Dove posso trovare informazioni sulle misure economiche, i fondi e i bonus destinati alle persone con disabilità?
Le misure, i fondi e i bonus destinati alle persone con disabilità sono elencati in questa pagina.
Quando potranno vaccinarsi le persone con disabilità? Dove trovo informazioni riguardo la somministrazione del vaccino anti Covid-19 alle persone con disabilità e a coloro che li assistono?
Tutte le informazioni relative al vaccino anti Covid-19 e riguardo le tempistiche di somministrazione alle varie categorie sono disponibili qui. Ulteriori informazioni riguardo la campagna vaccinale saranno comunicate dai Ministeri competenti e verranno tempestivamente pubblicate anche su questo sito.
Sono un familiare di una persona con disabilità intellettiva e/o relazionale e/o con disturbi del neurosviluppo. Ci sono dei consigli specifici per questo momento di emergenza?
L’Unità di crisi Covid-19 di Anffas Nazionale (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) ha realizzato una guida (Prima parte, Seconda parte) con informazioni e consigli per le famiglie e i caregivers delle persone con disabilità intellettiva (D.I.) e disturbi del neurosviluppo (ASD) su come gestire il periodo di emergenza.
Le persone sorde o con ipoacusia, a chi devono rivolgersi per informazioni sul nuovo Coronavirus?
Le persone sorde o con ipoacusia per avere informazioni possono utilizzare l’indirizzo email a loro dedicato 1500coronavirus@sanita.it
Come verranno distribuite mascherine alle persone con disabilità e a chi si occupa della loro assistenza?
Su questa pagina è consultabile il sistema “Analisi Distribuzione Aiuti” (ADA), aggiornato in tempo reale e dedicato a dispositivi ed apparecchiature per il contrasto al Coronavirus, distribuiti ogni giorno dalla Protezione Civile alle Regioni e alle Province autonome per fronteggiare l’emergenza.
Sono una persona con disabilità, in quali casi ho diritto ad essere sottoposto a tampone per verificare eventuale contagio da Covid-19?
La valutazione sulla necessità o meno dell’esame viene effettuata caso per caso dalle Autorità Sanitarie. Contatta il tuo medico di base se ritieni di essere a rischio o manifesti i sintomi del Covid-19.
Il mio piano terapeutico è scaduto scadrà durante l’emergenza. Sono previsti rinvii?
I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsiasi tipo di ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate per autorizzare dei nuovi piani terapeutici.
COMPORTAMENTI E DISTANZIAMENTO.
Quali spostamenti e quali misure specifiche saranno adottate nelle varie zone?
A questo link è possibile visualizzare la mappa aggiornata delle zone di rischio con le relative limitazioni e divieti di spostamento.
Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è sempre consentito, anche tra comuni/regioni in aree diverse (esempio: da zona gialla a zona rossa), ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.
Posso andare a trovare amici o parenti con disabilità o non autosufficienti presso la loro abitazione?
Sì, è consentito recarsi presso una sola abitazione privata al giorno, dalle 5 alle 22. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione in area gialla, e all’interno dello stesso Comune in area arancione, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. Si possono andare a trovare amici e parenti soltanto se, durante la visita, le persone che non fanno parte del nucleo familiare che abita in quella casa sono massimo 2 (sono esclusi i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti, che non rientrano nel limite di 2 persone).
Posso andare a trovare amici o parenti presso la loro abitazione insieme a persone con disabilità o non autosufficienti?
Sì, è consentito recarsi presso una sola abitazione privata al giorno, dalle 5 alle 22. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione in area gialla, e all’interno dello stesso Comune in area arancione, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. Si possono andare a trovare amici e parenti massimo due persone alla volta (sono esclusi i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti, che non rientrano nel limite di 2 persone).
Le persone con disabilità devono indossare la mascherina?
Bisogna avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, la mascherina. E’ obbligatorio indossarla in tutti i luoghi pubblici (anche all’aperto). Può non essere indossata solo quando ci si trova in luoghi isolati da soli o con persone conviventi. Sono escluse da questi obblighi le persone la cui disabilità è incompatibile con l’utilizzo della mascherina. La mascherina non è obbligatoria nemmeno per gli accompagnatori e gli operatori di assistenza nel caso sia incompatibile con il tipo di disabilità.
E’ fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi, a maggior ragione se si tratta di soggetti fragili.
Le persone con disabilità e i loro accompagnatori-operatori di assistenza devono rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro?
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. In ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.
In che modo è consentito l’accesso ai luoghi pubblici e agli esercizi commerciali nel caso di persone con disabilità che richiedono assistenza?
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti etc) anche all’interno dei luoghi pubblici (al coperto e non) e negli esercizi commerciali (es. negozi, bar). Anche in questi casi, la mascherina non è obbligatoria (nemmeno per gli accompagnatori e gli operatori di assistenza) nel caso sia incompatibile con il tipo di disabilità. Si raccomanda in ogni caso il massimo rispetto delle precauzioni come la sanificazione frequente delle mani.
Quali sono le regole per i lavoratori che assistono persone con disabilità o lavorano in case e strutture in cui sono presenti persone con disabilità?
E’ strettamente necessario attenersi alle misure di sicurezza per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.
Per i lavoratori volontari e non, sanitari e non sanitari, ed i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (i lavoratori sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio). L’utilizzo delle mascherine da parte degli operatori non è obbligatorio nel caso sia incompatibile con il tipo di disabilità.
CENTRI PER DISABILI.
Sono aperte le strutture semiresidenziali per disabili?
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Posso visitare un mio familiare ospitato in modo continuativo in una struttura residenziale?
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
In caso di chiusura dei centri diurni per disabili, sono garantite le prestazioni sanitarie fondamentali?
Sì. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di istituire unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio.
Inoltre, su decisione delle ASL e d’accordo con i gestori, i Centri in cui vengono effettuate prestazioni sanitarie indifferibili rimangono attivi a condizione che si possa garantire il rispetto delle previste misure di contenimento del virus.
Come posso verificare se nella mia Regione è attiva l’unità speciale per l’assistenza sanitaria a domicilio per le persone che frequentano i centri diurni per disabili?
Puoi verificarne l’attivazione contattando la tua Regione tramite i numeri verdi regionali dedicati.
L’assenza dalle attività del Centro durante l’emergenza ne comporta l’esclusione?
No. Se durante lo stato di emergenza ci si assenta dalle attività dei strutture sottoposte a chiusura o di quelle ancora aperte non si perderà il diritto a frequentare il Centro.
LAVORO.
In quali casi si ha diritto allo smart working (o lavoro agile)?
I lavoratori dipendenti con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto allo smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle richieste per lo smart working.
Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori cui è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, e ai loro familiari conviventi.
A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente adotta nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
Per ulteriori informazioni sulle misure dedicate ai lavoratori fragili si può consultare la pagina di SuperAbile INAIL.
Per ulteriori chiarimenti relativi alla Quarantena/sorveglianza precauzionale, alla Quarantena per ordinanza amministrativa e al Lavoro Agile, si rimanda al messaggio n. 3653 di INPS.
Sono un lavoratore dipendente, posso chiedere lo smart working (o lavoro agile) per stare vicino ad un mio parente rimasto a casa dopo la chiusura dei centri diurni per disabili?
Sì. E’ un tuo diritto utilizzare in questo caso lo smart working (o lavoro agile), a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.
SCUOLA.
Quali scuole rimarranno aperte? In che modalità? Cosa cambia per gli alunni con disabilità?
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
ATTIVITA’ SPORTIVA.
Quali eventi sportivi saranno consentiti?
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Quali strutture rimarranno aperte? Quali chiuse?
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione.