DRAGONI, FORNO CREMATORIO: IL TAR ANNULLA L’AGGIUDICAZIONE ALLA SERCIM

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DRAGONI (CE) – Si prolunga la querelle sull’aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione, con diritto di prelazione in favore del soggetto promotore, del famigerato impianto di cremazione definito romanticamente “tempio crematorio” con ben 5 forni da installarsi presso il cimitero del Comune di Dragoni. Appalto che ricordiamo in prima istanza è stato assegnato proprio alla proponente Ser.Cim.Srl, ditta di Alvignano facente capo ad Amelio Esposito, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico. Ma si sa, i sogni son desideri, e se da un lato qualcuno già si diceva pronto ad esultare, dall’altro c’è stato chi ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione.

Nella fattispecie il ricorso presentato dalla difesa di Saie s.r.l., seconda classificata, nella persona degli avvocati Giuseppe Iovane e Marco Napoli, ha spinto sulla mancata presentazione in fase di gara da parte della prima graduata dell’asseverazione del PEF da parte di un istituto di credito o intermediario finanziari. Il disciplinare di gara imponeva, infatti ai concorrenti, a pena di esclusione, la presentazione di un piano economico asseverato da parte di soggetti abilitati (istituto di credito o intermediari finanziari) da inserire nella busta “C – offerta economica”. La Ser.Cim. s.r.l. ha tentato di sanare tale mancanza utilizzando l’asseverazione acclusa al PEF (Piano Economico Finanziario) presentato nel 2018, in qualità di promotrice nella procedura di project financing. Tuttavia i due PEF, quello rilevato in sede di gara e quello precedente del 2018, differiscono per la diversa durata del rapporto contrattuale, per il valore dell’investimento in opere edili, per le differenti aliquote di ammortamento e per i costi della progettazione esecutiva, considerato infine che lo stesso istituto di credito che ha asseverato il progetto iniziale del 2018 ha precisato che le verifiche non sono più valide in caso di modifiche del PEF. Cosicché l’Ente Appaltante (Comune di Dragoni, ndr) si sarebbe arrogato il diritto di approvare il nuovo PEF senza averne titolo…

Altro punto cruciale del ricorso della Saie s.r.l. riguarda il contratto di avvalimento stipulato dalla Ser.Cim S.r.l. con il Consorzio Stabile Research S.c.a.r.l., con cui quest’ultimo ha messo a disposizione della concorrente la categoria OG1 e i requisiti finanziari richiesti per la partecipazione alla gara. Detto contratto tuttavia sembrerebbe avere una durata limitata, cioè fino al collaudo dell’opera, non coprendo il successivo periodo della concessione (fino a 30 anni), lasciando di fatto scoperta la Ser.Cim S.r.l. dei requisiti richiesti di qualificazione o di solidità economica e finanziaria nel corso del rapporto contrattuale.

Sentendosi il fiato sul collo Ser.Cim s.r.l., difesa dagli avvocati Luigi Maria D’Angiolella e Antonio Facchini, replica alle censure e chiede al TAR il rigetto del gravame lamentando la mancata esclusione di Saie s.r.l. per assenza nella documentazione afferente al piano economico–finanziario (PEF) dell’asseverazione rilasciata da un intermediario finanziario abilitato, come previsto dalla lex specialis ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, asserendo conseguentemente che non vi sarebbe prova della sostenibilità economica dell’offerta presentata in sede di gara.

La deduzione, però, viene giudicata infondata, visto che nel verbale di gara del 10.5.2019 viene riportato il contenuto dell’offerta economica contenuta nella busta “C” della società Saie s.r.l., tra cui compare, oltre al piano economico-finanziario, anche “la relazione di asseverazione della società di revisione PEF”, documento che peraltro è stato anche esibito in giudizio dalla parte resistente.  Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato definitivamente rigettando il ricorso incidentale proposto dalla società Ser.Cim srl; ha accolto il ricorso principale proposto dalla società Saie srl e, per effetto, ha annullato gli atti impugnati, ivi compresa l’aggiudicazione in favore della Ser.Cim s.r.l. condannandola con il Comune di Dragoni, guidato dall’ex presidente della Provincia di Caserta, Silvio Lavornia, al pagamento delle spese processuali in favore di Saie srl.

Non è rimasta a guardare alla finestra la terza classificata, Italgeco che facendo ricorso al TAR di Napoli ha impugnato anch’essa l’aggiudicazione in favore della Ser.Cim s.r.l. eccependo la mancata esclusione delle prime due classificate, e articolando le censure di seguito elencate: violazione e falsa applicazione dell’art.1667 in relazione all’art.183 del D.Lgs. n. 50/2016 per difetto dei requisiti minimi del concessionario, carenza dei presupposti, sviamento, difetto di istruttoria, violazione della lex specialis, violazione degli artt. 96 e 97 del D.Lgs. n.50/2016.

Restano  da  vagliare  i  profili  di  illegittimità  dedotti  in  via  gradata  con  cui Italgeco,  perseguendo l’interesse  strumentale  all’annullamento  dell’intera gara  ai  fini  della  successiva  riedizione, lamenta: I) l’erronea  indicazione del  valore  della  concessione  che  non  avrebbe  consentito  ai  partecipanti  di formulare  una  offerta  consapevole,  avendo  l’Ufficio Tecnico dell’amministrazione comunale di Dragoni indicato  non il  valore  della  concessione  costituito  dal  fatturato  totale  del  concessionario generato  per tutta  la  durata  del  contratto  stimato  dall’amministrazione  ex art.  167, comma 1 del D.Lgs.  n. 50/2016, ma quello dei lavori messi a gara, ovvero del presunto investimento, con conseguente mancata applicazione della disciplina per le gare sopra soglia comunitaria; II) per l’effetto, omessa pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E.  trattandosi di gara di rilievo comunitario; III) la violazione del termine ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 tra la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.  (assumendo come dies a quo la pubblicazione della rettifica, avvenuta il 24.9.2018) ed il termine per la presentazione delle offerte (termine 19.10.2018). Il TAR della Campania pronunciandosi ha dichiarato le censure inammissibili per difetto di interesse.

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Resta, dunque, al momento sospesa la vicenda del forno crematorio che, per la sua natura di inceneritore, aveva destato forti preoccupazioni e grande dissenso nella popolazione, pronta a far sentire la propria voce attraverso il comitato “No al Forno Crematorio a Dragoni”, per nulla gradito al sindaco Lavornia.