– di Nicolò Antonio Cuscunà –
Gli amministratori pubblici locali sono i motori trainanti, i pianificatori, gli assemblatori, i compositori dell’economia derivata dal turismo.
Le leggi nazionali e regionali regolamentano con chiarezza questo comparto strategico, essenziale ed alternativo ad economie in costante calo, quali quelle non eco-sostenibili.
Le leggi che prenderemo ad analizzare sono: “Legge quadro di riferimento in materia di turismo n.135 del 29 marzo 2001 (e successi modifiche ed integrazioni); Legge Regione Campania n. 18 dell’8 agosto 2014.
In particolare illustreremo la ratio dell’art.5 della 135/2001 – Sistemi turistici locali- e l’art. 7 della L.R. Campania n.18/2014 – Ambiti territoriali turistici omogenei-entrambi indispensabili strumenti utili alla creazione dell’economia derivata dal turismo.
L’obiettivo primario, perseguito dal legislatore, è stato unificare più proposte di legge d’iniziativa parlamentare alla legge della Regione Veneto, il confronto è stato sovrapposto alle normative di altri Paesi europei. L’articolato definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo, quale comparto strategico per l’economia italiana.
Il turismo ha un ruolo prioritario nello sviluppo economico-occupazionale italiano. Il provvedimento contempla norme a salvaguardia e crescita culturale e sociale della persona nella collettività. Predominante è il ruolo delle imprese impegnate nel turismo, il rispetto del consumatore e la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche, delle tradizioni locali ed il ruolo determinante degli Enti Pubblici Territoriali: Regioni, Province, Comuni, Enti Datoriali, Soprintendenze BBAASS, Scuole, Università ed Associazioni.
E’ stata riordinata ed adeguata la legislazione nazionale alla nuove esigenze del mercato globale, tenuto conto delle profonde trasformazioni in continuo divenire, (la normativa precedente era la 217/83).
Il quadro delle competenze in materia turistica è stato adeguato alla riforma della pubblica amministrazione, al decentramento Amministrativo -Regioni- alla moneta unica europea, ed alla globalizzazione dei mercati.
L’adeguamento normativo si è reso necessario per proporre una “visione di sistema”, indispensabile a fare interagire le diverse attività quali: produzione; commercializzazione; servizi e consumi in modo unitario. Questi sono elementi essenziali alla formazione dell’offerta turistica collegata alla programmazione del territorio, per il conseguente sviluppo economico.
L’obiettivo perseguito ha definito i principi fondamentali degli strumenti di politica turistica. Al turismo si riconosce un ruolo strategico, indispensabile per lo sviluppo economico-occupazionale del Paese.
Questa rilevanza economica non è stata ad oggi adeguatamente considerata da parte delle autorità locali, in particolare nell’Italia meridionale.
Il turismo rappresenta il 5,0% del PIL e il 6,0% nell’occupazione di settore, considerando gli investimenti privati e pubblici nelle infrastrutture del settore, il prodotto interno lordo lievita notevolmente.
Il mancato sviluppo turistico nel Mezzogiorno fortunatamente non è omogeneo. Molte città, province e regioni si sono distanziate in termini positivi dal resto del Sud ottenendo risultati lusinghieri che fanno ben sperare per il futuro.
L’offerta turistica si segnala debole nel comparto della grande ricettività a favore del settore extra alberghiero. L’associazione Confindustria alberghi, vista la velocità con cui si evolve il mercato in materia, denuncia la scarsa chiarezza e il vuoto normativo in materia di alloggi turistici e B&B, case vacanze e tutto quanto passa con la voce “integratore di reddito”. Normare questo comparto è indispensabile, non solo dal punto di vista fiscale ma anche per la tutela della qualità dell’offerta rispetto ai diritti dei consumatori.
La globalizzazione dei mercati compreso il turistico, rispetto alla nuova geopolitica, Europa dell’Este – ex Repubbliche Socialiste Sovietiche- l’ex Jugoslavia, il mercato orientale e oltreatlantico, la maggiore integrazione europea -trattato di Schengen-, l’adozione della moneta unica europea obbligano l’Italia a produrre un’offerta turistica in continua evoluzione: costi-benefici.
Con queste problematiche deve confrontarsi il sistema Turismo Italia. Il turismo straniero nell’insieme dei Paesi Europei è destinato a fermarsi al 2,1% nei prossimi 25 anni, rispetto al 3% degli altri paesi come la Gran Bretagna, Francia -freno terrorismo compreso- Spagna e Grecia, paesi in cui sono in aumento. L’industria italiana del turismo segna il passo per carenza di competitività. Infatti, specializzazioni e offerta qualità-prezzo, non sono in crescita, differente il discorso legato alle eccellenze agro-zootecniche e alimentari, turismo enogastronomico, culturale e d’arte.
Esempi abbinati sono: il turismo archeologico ed i parchi a tema; il turismo d’affari o per particolari categorie, giovani terza età e turismo termale, climatico e fuori stagione.
Queste tendenze vanno studiate, valorizzate, colte le potenzialità, offerte sul mercato nazionale ed estero – destagionalizzazione per i Paesi del nord Europa e per la terza età.
L’Italia stenta ad adeguarsi ai Paesi Europei, maggiori competitori, il SUD Italia è in netto ritardo. Situazione peggiore è riscontrata nella provincia di Caserta, nella città capoluogo l’offerta turistica è ferma alla preistoria.
Le energie profuse spesso sono sprecate per ignoranza, per non conoscenza delle norme di legge. Non esiste un vero progetto in rete con univoci intenti pubblico-privati capaci ed idonei. In provincia di Caserta accade che la mano destra non segua la sinistra né entrambi sappiano cosa devono fare e le dieci dita delle mani non interagiscano tra loro. Rispettivamente Comune capoluogo e Ente provinciale, non si comprende bene quali progetti per il turismo abbiano in itinere rispetto alle indicazioni normative vigenti.
Questa è la chiara dimostrazione di come le normative in vigore non siano attuate per evidente incapacità della politica locale.
La Regione Campania ha legiferato promulgando la legge 18/14, in cui riconosce e si adegua alle linee guida della L.Q. del 2001, recepisce l’art. 5 l.135/2001 propriamente detto Sistemi Turistici Locali Integrati, adeguandolo e trasformandolo nell’art. 7 della l. 18/2014 “Ambiti territoriali turistici omogenei”.