Nell’intervento de’ Il Cerusico del 12.11.2018, si erano ipotizzati dei Servizi di Controinformazione al fine di dare una mano alla “troika” nelle sue arringhe di difesa contro un paventato attacco mediatico strumentale (Le Iene) a danno dell’immagine dell’Asl di Caserta. Un tentativo fallito già al solo pensiero di attuarlo. Il Cerusico, psicotico, mitomane e un po’ fissato, tempo fa trattò di un Concorso Pubblico per n. 3 Dirigenti Amministrativi. Concorso rinviato più e più volte ed oggetto di una miriade di richieste di accessi agli atti (ai sensi della Legge 241/90) da parte di altrettanti concorrenti esclusi dall’ammissione. Per concorsi similari si chiese addirittura un costoso “Parere pro Veritate” ad un accorsato studio legale. Orbene, compilata la lista degli ammessi alla prova pratica, siamo giunti ad una settimana o poco più dalla data per l’espletamento definitivo ed il suggello dei partecipanti vincitori (28.11.2018, ore 09,30). Il Concorso ha destato tanta attenzione, poiché tra gli ammessi risultava il nome del Dr. Mario Passariello. L’attenzione non era e non è dovuta ad una semplice morbosità di colleghi del Dottore, giornalisti, o de’ Il Cerusico, ma semplicemente al fatto che, il Passariello in questo lasso di tempo non ha fatto nulla per non apparire, per non essere attenzionato, anzi tutt’altro! (Il Cerusico, 05.02.2018). E lasciamo il lettore di andarsi a rileggere questo intervento.
Ora veniamo al nocciolo della questione ed all’indifendibile vittimismo di De Biasio, il quale dovrebbe essere il garante dell’applicazione della Legge nella sua gestione dell’Asl, nonché della soddisfazione di assistenza di ben 1 milione di cittadini. Come lo dovrebbero essere Correra e Blasotti allorquando appongono la propria firma sotto ogni atto formale. Molte scuole di pensiero, infatti, sono particolarmente critiche rispetto all’esternalizzazione di certi servizi e, quindi, loro privatizzazione, poiché ritengono i dipendenti pubblici più garanti della tutela della cosa pubblica. E così dovrebbe essere! E, siccome carta canta, Il Cerusico, si appella a ciò che detta la norma in materia di Pubblico Impiego. E comincia con il leggere: “La responsabilità amministrativo-contabile si configura qualora il dipendente pubblico (o soggetti legati alla p.a. da rapporto di servizio) provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico (ivi compresa l’Unione Europea). Essa, dunque, non differisce sostanzialmente dalla ordinaria responsabilità civile (art. 2043 c.c.), se non per la particolare qualificazione del soggetto autore del danno (pubblico dipendente o soggetto legato alla p.a. da rapporto di servizio), per la natura del soggetto danneggiato (ente pubblico) e per la causazione del danno nell’esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni”. Ora Il Cerusico sa che la materia disciplinare nel pubblico impiego è spesso sotto i riflettori dell’opinione pubblica. Ciò ha portato a vari interventi legislativi: nel 2009 con il d. lgs. n.150/2009, più recentemente con la legge 124/2015 (Legge Madia), che prevede all’art. 17 comma 1, la lettera s) “l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate a rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare”. Si introduce (comma 3quater) anche una specifica azione di responsabilità per danni di immagine della P.A., quella invocata da De Biasio, per intenderci!
Con il DPR 62/2013, come per il Lavoratore Privato anche il Lavoratore Pubblico ha degli Obblighi Legali verso la Pubblica Amministrazione di cui è dipendente. Diciamo che di base (tra l’altro lo possiamo ricavare dal fatto che è espressamente prevista l’applicazione dell’articolo 2106 del Codice Civile nell’articolo 55 comma 2 del D. Lgs. 165/01 e tale articolo richiama gli articoli 2104 e 2105 del Codice Civile) il tutto è contemplato dalla presenza del Codice di Comportamento (ci basta citare solo l’articolo 1 del Codice di Comportamento che al comma 1 impone l’Obbligo di: Diligenza, Lealtà, Imparzialita’ e Buona Condotta). Inoltre, la Riforma della PA (riforma Madia) impone la revoca dell’incarico ai dirigenti condannati dalla Corte dei Conti (!!!). Per quanto riguarda i dirigenti, infatti, la riforma impone che la P.A. possa revocarne l’incarico – o decidere di non conferirlo – in caso di condanne da parte della Corte dei Conti per condotte dolose (anche in via non definitiva). Quindi, tornando più specificamente al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106) (aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) e all’Art. 35-bis, Prevenzione del fenomeno della corruzione (Dr.i Michele Tari e Pasquale Iovinella!!!) nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, troviamo che, 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi (Il Cerusico, 05.02.2018); b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, (Ufficio Parco Auto Aziendale) nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; (Il Cerusico, 05.02.2018). Poi, dal Piano di Prevenzione e Corruzione della Regione Campania, 2.6 e 2.7 Inconferibilità per incarichi dirigenziali e Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, richiamando Il D.Lgs. n 39/2013, vengono identificate e previste sia delle ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e sia di evitare in via precauzionale l’affidamento di incarichi a soggetti condannati anche se con sentenza non ancora passata in giudicato. Repetita Juvant, Dr. Iovinella! Ora fatte queste dovute elementari premesse, le quali fanno del Dipendente Pubblico il garante della cosa pubblica, alla luce di una Condanna del Dr. Mario Passariello ad opera della Corte dei Conti, (peraltro recentissima e datata 06 giugno 2017, n. 320) ed al fine di evitare “in via precauzionale l’affidamento di incarichi a soggetti condannati anche se con sentenza non ancora passata in giudicato, non si vede come un Direttore Generale, rappresentante legale di un Ente, un Direttore Sanitario preposto alla tutela della Salute dei cittadini ed un Direttore Amministrativo, Tecnico Giuridico-Economico, come abbiano: 1) affidato (incautamente) l’incarico per un certo Ufficio (e, quindi, non valido per il Punto 2) dell’Avviso Pubblico; 2) come abbiano affidato l’incarico di Componente o Segretario di decine e decine di Commissioni esaminatrici; 3) come abbiano validato dichiarazioni (“mendaci”?) nella redazione dei Requisiti necessari per l’ammissione al Concorso Pubblico per Dirigenti Amministrativi (Punto 2 e Punto 4). Non a caso, la Sentenza della Corte dei Conti avverso il Dr. Mario Passariello, così recita: “Alla luce di quanto sopra osservato si è in presenza di una decisione del tutto immotivata, superficiale e irragionevole, e pertanto illegittima alla luce dei canoni di legittimità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 1 della L. 241/1990, decisione che denota un atteggiamento di assoluta noncuranza e comunque di ingiustificata trascuratezza nell’oculata e corretta gestione della cosa pubblica, che integra l’elemento soggettivo della colpa grave”. Vuoi vedere che, anche in questo caso sarà opportuno chiedere un “Parere pro Veritate”, al Presidente della Corte dei Conti, Prof. Michael Sciascia?
Ecco la Sentenza della Corte dei Conti