ASL, ILLEGITTIMITÀ – SECONDA PUNTATA…

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ASL CASERTA ASL, ILLEGITTIMITÀ   SECONDA PUNTATA…È assai probabile che la pubblicazione della notizia relativa alla illegittimità della nomina del dottor C.L., a DPO, assieme alle denunce del Cerusico, abbiano scatenato il poco sacro furore della Direzione Generale dell’Asl, al punto di oscurare il nostro sito on line, avvisiamo i naviganti che è in arrivo la seconda parte delle ragioni a sostegno della illegittimità della nomina di cui sopra e  proprio non siamo in grado di pronosticare cosa, le loro signorie illustrissime, vorranno oscurare adesso…Ricordiamo che la delibera di nomina è la 668 del 24 maggio 2018. A tale proposito ecco cosa recita il nuovo CCNL Comparto Sanità – Triennio 2016/2018, firmato il 21.05.218.

Art.17 – Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenete ai ruoli amministrativo tecnico e professionale

  1. Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale gli incarichi di funzione possono essere o di organizzazione o professionale.
  2. L’incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere anche l’attività di coordinamento di altro personale.
  3. L’incarico di organizzazione è di un’unica tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
  4. L’incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistente.
  5. Il requisito richiesto per l’incarico di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d’appartenenza e in categoria D. Il requisito richiesto per l’incarico professionale è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d’appartenenza e in categoria D nonché il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso, il conferimento dell’incarico potrà comportare l’iscrizione al relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso.

Quanto sopra, la dice lunga sul grado di trasparenza e legalità che dimorano nelle stanze blindate dell’ASL di Caserta, laggiù in fondo al Corso Trieste.

La domanda sorge spontanea…la Regione Campania e quindi il presidente Vincenzo De Luca, è a conoscenza degli atti deliberati dall’ASL di Caserta e di conseguenza della loro illegittimità amministrativa e legale? Al Garante per la Protezione dei Dati è stata trasmessa la Deliberazione Aziendale n. 668 del 24.05.2018 di nomina del DPO e del curriculum vitae del dott. C.L. con la comunicazione della sua appartenenza al personale del Comparto Sanità Categoria C (qualifica programmatore)? Difatti, in virtù di quanto su esposto, il dottor C.L. non poteva essere nominato DPO sia perché il contratto del Comparto Sanità 2016 – 2018 all’art. 17 vieta l’assegnazione di incarichi di funzione per il personale appartenete ai ruoli amministrativo tecnico e professionale a Categorie diverse dalla “D”, sia perché non in possesso delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati (concetto ribadito anche nelle raccomandazioni contenute nelle Linee Guida  243 approvate dal Gruppo dei Garanti). Noi ci chiediamo dove allochi il Dipartimento della Funzione Pubblica?, ma soprattutto chi siano coloro che dovrebbero essere deputati a far rispettare le regole…Hasta la vista!