CONSUNTIVO ANNULLATO, MICCOLO (SPC): IL PREFETTO DEVE APPLICARE LE LEGGI DELLA REPUBBLICA E SOSPENDERE IL CONSIGLIO COMUNALE

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CASERTA – Speranza per Caserta, attraverso il suo legale, l’avvocato Paolo Centore, ha depositato presso gli uffici della Prefettura di Caserta un atto propulsivo per invitare il Prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, ad adempiere a quanto prescritto dalle norme della Repubblica, in particolare all’articolo 141 comma 2 del testo unico degli Enti Locali. A seguito dell’accoglimento del ricorso di Speranza per Caserta al Tar della Campania, infatti, il bilancio consuntivo 2016 approvato contro legge (nonostante gli appelli al rinvio del nostro consigliere Francesco Apperti), è stato invalidato. In assenza dell’approvazione del bilancio il Prefetto è tenuto, con la massima urgenza (al fine di porre fine a situazioni di incertezza amministrativa) a decretare la sospensione del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del bilancio in attesa dell’avvio della procedura sanzionatoria di scioglimento del consiglio comunale prevista dal Tuel. Qualsiasi inerzia da parte della Prefettura, renderà la massima istituzione territoriale complice della solita manovra dei soliti politicanti che, sulla pelle dei cittadini, giocano con le loro risorse economiche approvando illegalmente bilanci sanati a posteriori, come già successo in altri Comuni della Provincia, in aperta violazione delle norme della Repubblica. Se il Prefetto non procederà agli adempimenti previsti dal Tuel avremo la dimostrazione che la politica (in questo caso il Pd che esprime sindaco di Caserta e il ministro degli Interni) può consentirsi impunemente, e con il silenzioso avallo di chi dovrebbe garantire la legalità, di violare le norme di questa Repubblica.

L’ATTO PROPULSIVO:

AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ATTO PROPULSIVO PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 141, COMMA 2, T.U.E.L. DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CASERTA
I sottoscritti Naim Norma, nata a Napoli il 02/08/1954 e residente in Caserta, alla Via Tanucci n°74, C.F.: NMANRM54M42F839C, Apperti Francesco, nato a Caserta il 27/06/1977 ed ivi residente, alla Via Lupoli n°9, C.F.: PPRFNC77H27B963S, Fabrocile Antonello, nato a Casagiove (CE) il 05/04/1963 e residente in Caserta, alla Via De Franciscis n°44, C.F.: FBRNNL63D05B860B, ass.ti e rapp.ti dall’Avv. Paolo Centore (CNTPLA72E29B963H), giusta procure speciali ad litem rilasciate su fogli separati dai quali sono state estratte copie informatiche per immagine inserite nella busta telematica contenente il presente atto di propulsione (ex art. 8, commi 2 e 3 lettera b del d.P.C.M. n°40 del 16/02/2016) ed elett.te dom.ti presso lo Studio dell’Avv. Paolo Centore in Caserta, alla Via R. Gasparri n°48, account pec paolo.centore@avvocatismcv.it, utenza telefax 0823/3261747.
Premesso quanto segue
Gli odierni ricorrenti rivestono la carica di consiglieri comunali di Caserta, ed agiscono in tale veste nel presente procedimento.
Con provvedimento prot. 37000 del 10/05/2017 il Prefetto della provincia di Caserta ha diffidato l’amministrazione, ex art. 1, comma 1 bis, del D.L. n°314/2004, ad adottare la delibera di approvazione della proposta di rendiconto della gestione per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 227 TUEL, assegnando all’uopo il termine di venti giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento in parola.
Il Consiglio Comunale, in violazione del termine di cui al comma 2 dell’art. 227 DLgs. n°267/2000, ha adottato la delibera n°56 del 31/05/2017 con cui ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016.
Tale deliberazione è stata tuttavia impugnata dagli istanti dinanzi al TAR Campania, Napoli, con ricorso n°3072/2017 R.G. che è stato accolto con sentenza n°4412/2017 Reg. Prov. Coll. del 18/09/2017.
Con la richiamata pronuncia è stata annullata la delibera di consiglio comunale n°56 del 31/05/2017 “…..avente ad oggetto l’approvazione consiliare del Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2016……….”.
Tanto premesso si considera quanto segue in
DIRITTO
1) Effetti della sentenza demolitoria sul procedimento regolato dall’art. 227 D.
Lgs. n°267/2000 in relazione al procedimento di scioglimento del Consiglio
Comunale di Caserta
1.1) La norma rubricata delinea il procedimento finalizzato all’approvazione del
rendiconto della gestione dell’ente locale, che va deliberato dall’organo consiliare entro il
30 aprile dell’anno successivo (comma 2) a pena di avvio della procedura di
scioglimento del consiglio comunale da parte del Prefetto, ai sensi del combinato disposto
del comma 2 bis dell’art. 227 e del comma 2 dell’art. 141 TUEL.
Nel caso di specie è inutilmente decorso il termine introdotto normativamente, di guisa
che il Prefetto della provincia di Caserta ha comunicato l’avvio del procedimento di cui
al combinato disposto sopra tratteggiato, notificando l’atto di diffida prot. 37000 del
10/05/2017.
Sul punto sarà utile evidenziare che l’atto di diffida del Prefetto già costituisce
“……….comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio
Comunale…..” (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 08/02/2007, sentenza n.
98).
1.2) Alla luce di quanto precede pertanto sussiste l’obbligo, in capo al Prefetto della
Provincia di Caserta, di avviare la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di
Caserta e contestuale nomina di un commissario in sostituzione dell’amministrazione
inadempiente.
L’obbligo de quo nasce dalla circostanza secondo cui, essendo stata annullata ora per
allora la delibera consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, si è nella
situazione per cui il termine di 20 giorni assegnato dal Prefetto con diffida del 10/05/2017
sia decorso senza che l’amministrazione abbia correttamente ottemperato
all’ordine de quo.
Nè potrà utilmente sostenersi che residui, in capo all’amministrazione, la possibilità di
procedere a nuova convocazione di seduta di consiglio comunale avente ad oggetto
l’approvazione del rendiconto della gestione 2016, giacchè “…….l’annullamento di un atto
inserito in un procedimento comporta la riedizione del potere a partire dal momento in
cui tale annullamento incide………” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20/12/2013, n.
6162) per cui, pur procedendo all’adozione di nuova delibera consiliare di approvazione di
rendiconto, questo sarebbe collocato ben oltre il termine già assegnato dal Prefetto
con diffida ed ampiamente decorso!

Non può non trovare ingresso, pertanto, la procedura introdotta dal comma 2 dell’art. 141
TUEl anche per l’ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione, così come
precisato dal comma 2 bis dell’art. 227 D. Lgs. n°267/2000, che ha inteso estendere
l’efficacia delle disposizioni relative allo scioglimento del consiglio comunale anche
all’ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell’anno
successivo, così come accaduto nella vicenda che ci occupa.
Nè sembra che possa residuare alcun margine di discrezionalità in capo
all’Autorità preposta a tanto, di guisa che sussiste l’obbligo, ricadente in capo al
Prefetto della provincia di Caserta:
– di avviare senza indugio la procedura di scioglimento del consiglio
comunale di Caserta;
– di nominare un commissario in sostituzione dell’amministrazione
inadempiente (comma 2, ultimo capoverso, art. 141 D. Lgs. n°267/2000).
Valuti altresì il Prefetto l’esercizio immediato del potere di cui al comma 7 dell’art. 141
TUEL, disponendo la sospensione immediata del consiglio comunale previa nomina di un
Commissario, in attesa del decreto di scioglimento del consiglio comunale a firma del
Presidente della Repubblica.
2) Nomina di un commissario in sostituzione dell’amministrazione
inadempiente
Sussiste una situazione di gravità contabile assoluta, che impone altresì l’immediato avvio
della procedura di cui sopra, finalizzata anche alla nomina di un commissario che possa
procedere agli adempimenti di cui al più volte richiamato comma 2 dell’art. 141 TUEL.
Le criticità della situazione contabile in cui versa l’ente locale sono state palesate dallo
stesso Organo di Revisione, nella propria relazione tardivamente acquisita alla
disponibilità dei consiglieri comunali ed allegata allo schema di rendiconto della gestione.
Alle pagine 39-40 della relazione del collegio dei revisori dei conti del Comune di Caserta
v’è una sezione, titolata Irregolarità non sanate – Rilievi, considerazioni e proposte, in cui
vengono prospettati 10 punti di criticità contabile del rendiconto e della gestione dell’ente
locale.
Esemplificativamente si consideri che, al punto 7), l’organo di revisione contabile
espressamente deduce che “………alla data del 31/12/2016 risultano debiti fuori
bilancio da riconoscere per importi non meglio individuati e precisati…….., frutto
dell’imprecisione ed approssimazione ascrivibile ai dirigenti del Comune di Caserta, tant’è
che lo stesso organo di revisione contabile invita i medesimi dirigenti “………a quantificare
con immediatezza i debiti evidenziati nelle loro comunicazioni ed a sottoporli al Consiglio
Comunale per il relativi provvedimenti al fine di garantire la permanenza degli equilibri di
bilancio………………”.
Ancora al punto 8) della relazione de qua viene qualificata modesta la somma
accantonata al Fondo Contenziosi con l’invito a rivisitarla alla luce della quantità e dei
valori dei giudizi pendenti (art. 193 TUEL).
Non v’è chi non veda la possibilità, anche immediata, che vengano pertanto convocate
imminenti sedute di consiglio comunale aventi – quale ordine del giorno – il
riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 D. Lgs.
n°267/2000, pur in assenza di elementi che possano qualificarli e quantificarne l’importo.
Proprio l’organo di revisione difatti, nel paragrafo titolato Ripiano di disavanzo, dà impulso
all’amministrazione affinché proceda al riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Ancora una considerazione sulla criticità della situazione contabile in cui versa
l’amministrazione comunale di Caserta.
La relazione dell’organo di revisione, alla pagina 4, indica espressamente ben dieci
categorie di documenti che mancano nella proposta di delibera al consiglio
comunale.
Tanto premesso e considerato gli istanti, ut supra ass.ti, rapp.ti ed elett.te dom.ti
CHIEDONO
all’Ecc.mo Prefetto della Provincia di Caserta di voler conferire regolare prosecuzione al
procedimento amministrativo, avviato con diffida prot. 37000 del 10/05/2017, adottando
– entro e non oltre il termine di legge – il provvedimento di nomina del commissario ex
art. 141, comma 2, TUEL che si sostituisca all’amministrazione inadempiente ed avviando
altresì il procedimento di scioglimento del consiglio comunale di Caserta.
Alla luce della delicatezza della tematica, valuti altresì l’Ecc.mo Prefetto l’adozione di
provvedimento di sospensione immediata del consiglio comunale e nominare un
commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente, ai sensi e per gli effetti del
comma 7 dell’art. 141 TUEL.
Il presente atto propulsivo viene notificato altresì al Ministro degli Interni ed al Presidente
della Repubblica, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze procedimentali, a
mente del comma 1 dell’art. 141 D. Lgs. n°267/2000.
Riserve e conseguenze tutte come per legge.